Art. 12. Caratteristiche costruttive 1. Lo sviluppo in altezza e i distacchi dei corpi di fabbrica devono essere conformi alle norme stabilite dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti locali. In tutti gli ambienti destinati alla degenza e al soggiorno dei malati deve essere assicurata l'illuminazione naturale mediante finestre prospicenti all'esterno e che forniscano anche una adeguata ventilazione naturale. 2. Negli edifici a piu' piani devono essere previsti elevatori in numero adeguato ai flussi di traffico e comunque destinati a lettighe e ammalati, a materiale pulito e vitto, a materiale sporco. 3. I corridoi destinati al transito dei malati devono avere una larghezza non inferiore a m. 2. 4. Le scale devono avere gradini in larghezza minima di m. 1,50, pedata minima di cm. 23 ed alzata massima di cm. 23 ed alzata massima di cm. 17. 5. Devono essere usati materiali e accorgimenti adeguati per la protezione acustica dai rumori provenienti dall'esterno, dall'interno o dal funzionamento degli impianti tecnologici. 6. Le pareti di tutti i locali devono essere rivestite di materiale e vernici resistenti al lavaggio, alla disinfezione e all'azione meccanica. 7. L'altezza minima netta dei piani delle case di cura non puo' essere inferiore a m. 2,70.