Art. 12.
                     Caratteristiche costruttive
 
   1.  Lo  sviluppo  in  altezza  e i distacchi dei corpi di fabbrica
devono  essere  conformi  alle  norme   stabilite   dagli   strumenti
urbanistici e dai regolamenti locali. In tutti gli ambienti destinati
alla degenza  e  al  soggiorno  dei  malati  deve  essere  assicurata
l'illuminazione  naturale mediante finestre prospicenti all'esterno e
che forniscano anche una adeguata ventilazione naturale.
   2.  Negli edifici a piu' piani devono essere previsti elevatori in
numero adeguato ai flussi di traffico e comunque destinati a lettighe
e ammalati, a materiale pulito e vitto, a materiale sporco.
   3.  I  corridoi  destinati al transito dei malati devono avere una
larghezza non inferiore a m. 2.
   4.  Le  scale devono avere gradini in larghezza minima di m. 1,50,
pedata minima di cm. 23 ed alzata massima di cm. 23 ed alzata massima
di cm. 17.
   5.  Devono  essere  usati materiali e accorgimenti adeguati per la
protezione acustica dai rumori provenienti dall'esterno, dall'interno
o dal funzionamento degli impianti tecnologici.
   6.  Le  pareti  di  tutti  i  locali  devono  essere  rivestite di
materiale e vernici  resistenti  al  lavaggio,  alla  disinfezione  e
all'azione meccanica.
   7.  L'altezza  minima  netta dei piani delle case di cura non puo'
essere inferiore a m. 2,70.