Art. 15.
                         Sicurezza antincendi
 
   1.  La  sicurezza  antincendi  deve essere assicurata in tutti gli
ambienti delle case di cura  attraverso  l'applicazione  delle  norme
tecniche  vigenti  e  prescritte  dai  vigili  del  fuoco  secondo le
seguenti direttrici:
     a)  caratteristiche  delle  strutture  ed  impiego  di materiali
resistenti al fuoco;
     b) avvisatori di incendio;
     c) uscite di sicurezza e scale esterne di emergenza;
     d) impianti elettrici realizzati secondo le norme vigenti;
     e) rete antincendio e altri sistemi di spegnimento.