Art. 15. Sicurezza antincendi 1. La sicurezza antincendi deve essere assicurata in tutti gli ambienti delle case di cura attraverso l'applicazione delle norme tecniche vigenti e prescritte dai vigili del fuoco secondo le seguenti direttrici: a) caratteristiche delle strutture ed impiego di materiali resistenti al fuoco; b) avvisatori di incendio; c) uscite di sicurezza e scale esterne di emergenza; d) impianti elettrici realizzati secondo le norme vigenti; e) rete antincendio e altri sistemi di spegnimento.