Art. 17.
                Protezione dalle radiazioni ionizzanti
 
   1.  Per l'impiego di apparecchi o di sostanze che possono generare
radiazioni  ionizzanti  devono  essere   adottati   i   provvedimenti
costruttivi  necessari  per la protezione sanitaria dei degenti e del
personale. Per essa devono essere osservate le prescrizioni di  legge
con  particolare  riguardo al decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni e  integrazioni.