Art. 17. Protezione dalle radiazioni ionizzanti 1. Per l'impiego di apparecchi o di sostanze che possono generare radiazioni ionizzanti devono essere adottati i provvedimenti costruttivi necessari per la protezione sanitaria dei degenti e del personale. Per essa devono essere osservate le prescrizioni di legge con particolare riguardo al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni e integrazioni.