Art. 18.
                          Impianti elettrici
 
   1.  Gli  impianti  elettrici devono essere conformi alle norme del
decreto del Presidente della Repubblica 27  aprile  1955,  n.  547  e
della legge 1 marzo 1968, n. 186.
   2.  Le  case  di  cura  devono  essere  dotate di dispositivi e di
impianti di sicurezza e di emergenza atti a  garantire,  in  caso  di
interruzione  dell'alimentazione  elettrica  esterna,  l'automatica e
immediata disponibilita' di energia elettrica, adeguata ad assicurare
almeno  il  funzionamento  delle  attrezzature  e dei servizi che non
possono rimanere inattivi neppure per brevissimo tempo  (tra  essi  i
complessi  operatori e da parto, il servizio di rianimazione, le sale
di terapia intensiva, le sale per immaturi,  l'emoteca),  nonche'  un
minimo di illuminazione negli altri ambienti.
   3. Idonei provvedimenti devono essere adottati per l'illuminazione
notturna e per i dispositivi acustico-luminosi per  la  chiamata  del
personale.