Art. 18. Impianti elettrici 1. Gli impianti elettrici devono essere conformi alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e della legge 1 marzo 1968, n. 186. 2. Le case di cura devono essere dotate di dispositivi e di impianti di sicurezza e di emergenza atti a garantire, in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna, l'automatica e immediata disponibilita' di energia elettrica, adeguata ad assicurare almeno il funzionamento delle attrezzature e dei servizi che non possono rimanere inattivi neppure per brevissimo tempo (tra essi i complessi operatori e da parto, il servizio di rianimazione, le sale di terapia intensiva, le sale per immaturi, l'emoteca), nonche' un minimo di illuminazione negli altri ambienti. 3. Idonei provvedimenti devono essere adottati per l'illuminazione notturna e per i dispositivi acustico-luminosi per la chiamata del personale.