Art. 2.
                            Denominazione
 
   1.  La  denominazione  delle  case  di  cura  private  deve essere
preceduta o seguita dall'indicazione "casa di cura privata". E' fatto
divieto  di usare l'aggettivo "internazionale", nonche' denominazioni
o  frasi  atte  a  ingenerare  confusione  con  strutture   sanitarie
pubbliche.