Art. 20. Requisiti generali 1. Ogni casa di cura privata, oltre a soddisfare all'esigenza dell'igiene e della tecnica ospedaliera, deve offrire almeno i seguenti servizi e disporre dei seguenti locali: a) servizio di accettazione; b) camere di degenza; c) locali di soggiorno e di attesa; d) locali e servizi separati per l'isolamento temporaneo degli ammalati di forme morbose diffusive; e) locali per la direzione sanitaria e per quella amministrativa; f) servizio di radiodiagnostica; g) servizio di analisi; h) emoteca, ove richiesta dalla tipologia; i) complessi operatorio e da parto, ove richiesti dalla tipologia; l) locali per neonatologia e lactarium, ove richiesti dalla tipologia; m) servizi per il pubblico e ricoverati; n) servizio per l'assistenza religiosa; o) locali per il medico di guardia e, se del caso, per l'ostetrica di guardia; p) servizi di lavanderia, di cucina e dispensa, di guardaroba, di fardelleria, di disinfezione e disinfestazione; q) servizio di sterilizzazione; r) attrezzature tecniche ed impianti tecnologici; s) servizi per il personale; t) servizio mortuario.