Art. 20.
                          Requisiti generali
 
   1.  Ogni  casa  di  cura  privata, oltre a soddisfare all'esigenza
dell'igiene e  della  tecnica  ospedaliera,  deve  offrire  almeno  i
seguenti servizi e disporre dei seguenti locali:
     a) servizio di accettazione;
     b) camere di degenza;
     c) locali di soggiorno e di attesa;
     d)  locali  e servizi separati per l'isolamento temporaneo degli
ammalati di forme morbose diffusive;
     e)   locali   per   la   direzione   sanitaria   e   per  quella
amministrativa;
     f) servizio di radiodiagnostica;
     g) servizio di analisi;
     h) emoteca, ove richiesta dalla tipologia;
     i)   complessi  operatorio  e  da  parto,  ove  richiesti  dalla
tipologia;
     l)  locali  per  neonatologia  e  lactarium, ove richiesti dalla
tipologia;
     m) servizi per il pubblico e ricoverati;
     n) servizio per l'assistenza religiosa;
     o)  locali  per  il  medico  di  guardia  e,  se  del  caso, per
l'ostetrica di guardia;
     p)  servizi  di lavanderia, di cucina e dispensa, di guardaroba,
di fardelleria, di disinfezione e disinfestazione;
     q) servizio di sterilizzazione;
     r) attrezzature tecniche ed impianti tecnologici;
     s) servizi per il personale;
     t) servizio mortuario.