Art. 24.
                     Servizio di diagnosi e cura
 
   1.  L'accettazione  consiste  di  locali  per la prima visita e la
registrazione e per la eventuale temporanea osservazione dei  malati.
Deve  essere  distinta  in  accettazione  sanitaria  ed  accettazione
amministrativa.
   2.  La Regione, nell'ambito delle convenzioni di cui agli articoli
43 e  44  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  puo'  chiedere
l'istituzione presso le case di cura di un servizio ambulatoriale.
   3.  La  Regione,  nell'ambito  delle  predette  convenzioni,  puo'
chiedere l'istituzione presso le case di cura private di un  servizio
continuo  di  pronto  soccorso  coordinato, su prescrizione del piano
regionale, con gli altri presidi sanitari locali.
   4.  Il  servizio  di  diagnostica  radiologica  deve consistere di
locali ed impianti proporzionati alla capacita' del complesso ed alla
sua  classificazione. Deve essere provvisto di apparecchiature idonee
all'applicazione delle misure di protezione da radiazioni  ionizzanti
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964,
n. 185, e successive modificazioni e integrazioni.
   5.  La  Regione  puo'  richiedere  l'istituzione di un servizio di
recupero e rieducazione funzionale.
   6.  Il  servizio  di analisi deve essere in grado di effettuare le
comuni indagini relative alla tipologia della casa di cura.
   7.  Il  servizio  di emoteca deve essere costituito ai sensi della
legge  14  luglio  1967,  n.  592,  e  del  relativo  regolamento  di
attuazione.
   8. Il complesso operatorio deve essere costituito dall'insieme dei
locali per gli interventi di chirurgia generale e  delle  specialita'
chirurgiche;  oltre  ai  veri  e  propri  locali  per  gli interventi
chirurgici  deve  comprendere  almeno  un  locale  per  preparazione,
risveglio  e  rianimazione  immediata  post-operatoria;  inoltre deve
essere collegato con gli eventuali ambienti di rianimazione e  pronto
soccorso.
   9.   Il  blocco  operatorio  deve  essere  costituito  da  2  sale
operatorie per i primi 100 posti letto chirurgici, per ogni ulteriore
50  posti  chirurgici  o  frazione  necessita  di  una ulteriore sala
operatoria.
   10. Le sale operatorie devono avere una superficie non inferiore a
mq. 30, dimensioni minori sono ammesse  per  particolari  specialita'
chirurgiche in relazione all'esigenza degli interventi.
   11.  Il  complesso  per il parto deve essere agevolmente collegato
con le degenze di ostetricia e con il complesso  operatorio,  nonche'
con  la  neonatologia,  ove  esista.  Deve  essere proporzionato alla
capacita' delle degenze di ostetricia.
   12. Devono essere previsti inoltre locali ed attrezzature adeguati
in rapporto alla specifica attivita'  specialistica.  In  particolare
devono essere disponibili attrezzature per le indagini piu' comuni di
fisiopatologia cardiovascolare.