Art. 24. Servizio di diagnosi e cura 1. L'accettazione consiste di locali per la prima visita e la registrazione e per la eventuale temporanea osservazione dei malati. Deve essere distinta in accettazione sanitaria ed accettazione amministrativa. 2. La Regione, nell'ambito delle convenzioni di cui agli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, puo' chiedere l'istituzione presso le case di cura di un servizio ambulatoriale. 3. La Regione, nell'ambito delle predette convenzioni, puo' chiedere l'istituzione presso le case di cura private di un servizio continuo di pronto soccorso coordinato, su prescrizione del piano regionale, con gli altri presidi sanitari locali. 4. Il servizio di diagnostica radiologica deve consistere di locali ed impianti proporzionati alla capacita' del complesso ed alla sua classificazione. Deve essere provvisto di apparecchiature idonee all'applicazione delle misure di protezione da radiazioni ionizzanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni e integrazioni. 5. La Regione puo' richiedere l'istituzione di un servizio di recupero e rieducazione funzionale. 6. Il servizio di analisi deve essere in grado di effettuare le comuni indagini relative alla tipologia della casa di cura. 7. Il servizio di emoteca deve essere costituito ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 592, e del relativo regolamento di attuazione. 8. Il complesso operatorio deve essere costituito dall'insieme dei locali per gli interventi di chirurgia generale e delle specialita' chirurgiche; oltre ai veri e propri locali per gli interventi chirurgici deve comprendere almeno un locale per preparazione, risveglio e rianimazione immediata post-operatoria; inoltre deve essere collegato con gli eventuali ambienti di rianimazione e pronto soccorso. 9. Il blocco operatorio deve essere costituito da 2 sale operatorie per i primi 100 posti letto chirurgici, per ogni ulteriore 50 posti chirurgici o frazione necessita di una ulteriore sala operatoria. 10. Le sale operatorie devono avere una superficie non inferiore a mq. 30, dimensioni minori sono ammesse per particolari specialita' chirurgiche in relazione all'esigenza degli interventi. 11. Il complesso per il parto deve essere agevolmente collegato con le degenze di ostetricia e con il complesso operatorio, nonche' con la neonatologia, ove esista. Deve essere proporzionato alla capacita' delle degenze di ostetricia. 12. Devono essere previsti inoltre locali ed attrezzature adeguati in rapporto alla specifica attivita' specialistica. In particolare devono essere disponibili attrezzature per le indagini piu' comuni di fisiopatologia cardiovascolare.