Art. 25.
                            D e g e n z e
 
  1. Ogni casa di cura puo' essere articolata in unita' funzionali di
degenza con posti letto non inferiori a 15 (ovvero a 10 nel  caso  di
specialita'   aggregata)   e   non   superiore  a  30;  dette  unita'
confluiscono per branche affini in raggruppamenti con non meno di  30
e non piu' di 100 posti letto per le case di cura di cui alla lettera
e), comma 1, dell'art. 5, ad indirizzo specifico,  in  raggruppamenti
con non piu' di 120 posti letto.
   2. Per le stanze di degenza per adulti non deve essere superata la
capacita' di 4 letti, con una superficie minima per letto pari a  mq.
7.
   3.  Almeno  il  10%  delle stanze di degenza deve ospitare un solo
letto con una superficie netta non inferiore a mq. 9, se riferita  al
letto  di  degenza,  e  mq.  12,  se si prevede un letto aggiunto per
l'accompagnatore.
   4.  Le  stanze  di  degenza  pediatrica  non  devono  superare  la
capacita' di 4 letti e devono avere una superficie minima  per  letto
pari a mq. 5 per le stanze a piu' letti e a mq. 9 per le stanze ad un
letto.
   5.  Devono  essere  previsti  gli  apprestamenti  necessari per il
pernottamento delle madri e degli accompagnatori  dei  ricoverati  di
eta'  inferiore a 6 anni o dei soggetti particolarmente abbisognevoli
dell'assistenza materna.
   6.  Nell'ambito  della  unita'  di  degenza,  o  comunque in luogo
ritenuto idoneo, devono essere previsti ambienti, necessari anche per
il colloquio con i parenti, da destinare ai medici delle case di cura
aventi funzioni di diagnosi e cura.
   7.  La  dotazione  complessiva  di  servizi igienici per le unita'
funzionali di degenza deve essere commisurata ad almeno un lavabo con
acqua  calda  sanitaria  per ogni 4 letti, un bidet ed una tazza w.c.
per ogni 6 letti, una vasca da bagno  o  doccia  per  ogni  10  posti
letto, con esclusione dei servizi riservati alle camere singole.
   8.  I  sistemi  costruttivi  ed  impiantistici  devono essere piu'
confacenti alle usanze ed alle condizioni climatiche locali in merito
alla  aerazione  ed  illuminazione  dirette  dei vani di latrina e di
antilatrina, oltre  a  prescrivere  i  piu'  convenienti  particolari
tecnici specifici per impianti idrico-sanitari.