Art. 26.
                           Servizi generali
 
   1. Il servizio di cucina puo' essere anche convenzionato o gestito
in cooperativa da  piu'  istituzioni  private,  purche'  regolarmente
autorizzate  dalla  autorita'  sanitaria  e  purche' le condizioni di
trasporto siano idonee;  se  del  caso  vi  deve  essere  una  cucina
dietetica  interna. Devono essere installati adeguati impianti per la
captazione di fumi, vapori ed odori nei punti di produzione e per  la
loro pronta eliminazione.
   2.  Il  servizio  di  lavanderia puo' essere anche convenzionato o
gestito  in  cooperativa  da  piu'   istituzioni   private,   purche'
regolarmente   autorizzate  dall'autorita'  sanitaria  e  purche'  le
condizioni  di  trasporto  siano  idonee;  viene   comunque   escluso
l'appalto  esterno  per  la  biancheria  infetta o sospetta. I locali
devono essere attrezzati per la pronta captazione di vapori,  polveri
ed odori.
   3.  Il  servizio  di  disinfezione  e  disinfestazione deve essere
dotato dei locali e delle attrezzature occorrenti per  le  operazioni
di   disinfezione   e   disinfestazione  degli  effetti  personali  e
letterecci, della biancheria ed  in  genere  dei  materiali  infetti,
nonche' per il deposito dei disinfettanti e disinfestanti. Le case di
cura possono consociarsi tra loro per  la  gestione  di  stazioni  di
disinfezione    e    disinfestazione,    nonche',   limitatamente   a
quest'ultima, ricorrere ad appalti esterni.
   4.  Il  servizio  di  sterilizzazione e' necessario allorquando vi
siano unita'  funzionali  chirurgiche  ed  ostetriche  e  servizi  di
endoscopia;  esso puo' essere abbinato al complesso operatorio o puo'
costituire un servizio centralizzato in riservata  comunicazione  con
il complesso operatorio e con il complesso per il parto.
   5.  Nelle  case  di  cura unicamente mediche la sterilizzazione di
siringhe,  provette,  pezzi  di  aspirazione,  spirometri  ed   altre
attrezzature  puo'  essere  assicurata mediante stazioni consorziate,
ovvero tramite convenzioni con servizi pubblici di sterilizzazione.
   6.  Il  servizio  mortuario, oltreche' presentare locali destinati
alla osservazione, al deposito ed alla esposizione delle salme ed  un
separato  accesso all'esterno, deve essere dotato anche di locali per
eventuali riscontri diagnostici anatomo-patologici,  ai  sensi  della
legge  15  febbraio  1961,  n. 83, ove non s'intenda assolvere a tale
adempimento mediante convenzione.
   7.  Il  servizio farmaceutico, in relazione all'entita' del numero
dei posti letto, puo' constare di idonei locali per  il  deposito  di
medicinali,   dei   presidi   medico-chirurgici,   del  materiale  di
medicazione, ecc., oppure puo' limitarsi ad un armadio  farmaceutico.
   8.  Il  servizio  di  assistenza  religiosa deve essere assicurato
dalla  direzione  amministrativa  per  i  degenti  che  ne   facciano
richiesta.
   9. Il servizio per il pubblico e per ricoverati deve soddisfare le
esigenze del pubblico che, per ragioni varie, frequenta  la  casa  di
cura, nonche' dei ricoverati.
   10.  I  servizi  per  il  personale devono essere costituiti dagli
spogliatoi, dalla mensa e dal ristoro,  ove  previsti  dal  contratto
collettivo nazionale di lavoro.
   11.   Il   servizio   di   pulizia   generale  puo'  essere  anche
convenzionato o gestito in cooperativa da piu' istituzioni private.