Art. 26. Servizi generali 1. Il servizio di cucina puo' essere anche convenzionato o gestito in cooperativa da piu' istituzioni private, purche' regolarmente autorizzate dalla autorita' sanitaria e purche' le condizioni di trasporto siano idonee; se del caso vi deve essere una cucina dietetica interna. Devono essere installati adeguati impianti per la captazione di fumi, vapori ed odori nei punti di produzione e per la loro pronta eliminazione. 2. Il servizio di lavanderia puo' essere anche convenzionato o gestito in cooperativa da piu' istituzioni private, purche' regolarmente autorizzate dall'autorita' sanitaria e purche' le condizioni di trasporto siano idonee; viene comunque escluso l'appalto esterno per la biancheria infetta o sospetta. I locali devono essere attrezzati per la pronta captazione di vapori, polveri ed odori. 3. Il servizio di disinfezione e disinfestazione deve essere dotato dei locali e delle attrezzature occorrenti per le operazioni di disinfezione e disinfestazione degli effetti personali e letterecci, della biancheria ed in genere dei materiali infetti, nonche' per il deposito dei disinfettanti e disinfestanti. Le case di cura possono consociarsi tra loro per la gestione di stazioni di disinfezione e disinfestazione, nonche', limitatamente a quest'ultima, ricorrere ad appalti esterni. 4. Il servizio di sterilizzazione e' necessario allorquando vi siano unita' funzionali chirurgiche ed ostetriche e servizi di endoscopia; esso puo' essere abbinato al complesso operatorio o puo' costituire un servizio centralizzato in riservata comunicazione con il complesso operatorio e con il complesso per il parto. 5. Nelle case di cura unicamente mediche la sterilizzazione di siringhe, provette, pezzi di aspirazione, spirometri ed altre attrezzature puo' essere assicurata mediante stazioni consorziate, ovvero tramite convenzioni con servizi pubblici di sterilizzazione. 6. Il servizio mortuario, oltreche' presentare locali destinati alla osservazione, al deposito ed alla esposizione delle salme ed un separato accesso all'esterno, deve essere dotato anche di locali per eventuali riscontri diagnostici anatomo-patologici, ai sensi della legge 15 febbraio 1961, n. 83, ove non s'intenda assolvere a tale adempimento mediante convenzione. 7. Il servizio farmaceutico, in relazione all'entita' del numero dei posti letto, puo' constare di idonei locali per il deposito di medicinali, dei presidi medico-chirurgici, del materiale di medicazione, ecc., oppure puo' limitarsi ad un armadio farmaceutico. 8. Il servizio di assistenza religiosa deve essere assicurato dalla direzione amministrativa per i degenti che ne facciano richiesta. 9. Il servizio per il pubblico e per ricoverati deve soddisfare le esigenze del pubblico che, per ragioni varie, frequenta la casa di cura, nonche' dei ricoverati. 10. I servizi per il personale devono essere costituiti dagli spogliatoi, dalla mensa e dal ristoro, ove previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 11. Il servizio di pulizia generale puo' essere anche convenzionato o gestito in cooperativa da piu' istituzioni private.