Art. 29.
          Attribuzioni del direttore sanitario responsabile
 
   1.  Il direttore sanitario cura l'organizzazione tecnico-sanitaria
della  casa  di  cura  privata   sotto   il   profilo   igienico   ed
organizzativo,   rispondendone  all'amministrazione  e  all'autorita'
sanitaria competente.
   2.   In   particolare,  il  direttore  sanitario  ha  le  seguenti
attribuzioni:
     a)  cura  l'applicazione  del regolamento sull'ordinamento e sul
funzionamento  della  casa  di  cura,   proponendone   le   eventuali
variazioni;
     b)  controlla  la  regolare tenuta e l'aggiornamento di apposito
registro contenente i  dati  anagrafici  e  gli  estremi  dei  titoli
professionali del personale addetto ai servizi sanitari;
     c)  trasmette annualmente alla autorita' sanitaria competente un
elenco del personale addetto ai servizi sanitari, in servizio  al  1
gennaio,  e  di quello convenzionato di cui all'art. 36 e comunica le
successive variazioni;
     d)  vigila sulla regolare compilazione e tenuta del registro dei
parti e degli aborti, del  registro  degli  interventi  chirurgici  e
dell'archivio clinico;
     e)  cura  la  tempestiva trasmissione all'ISTAT ed all'autorita'
sanitaria dei dati e delle informazioni richieste;
     f) stabilisce, in rapporto alle esigenze dei servizi, l'impiego,
la  destinazione,  i  turni  ed  i  congedi  del  personale   medico,
infermieristico, tecnico ed esecutivo addetto ai servizi sanitari;
     g)  controlla  che  l'assistenza  agli  infermi  sia  svolta con
regolarita' ed efficienza;
     h)  vigila  sul  comportamento  del personale addetto ai servizi
sanitari proponendo, se del caso, all'amministrazione i provvedimenti
disciplinari;
     i)  propone all'amministrazione, d'intesa con i responsabili dei
servizi, l'acquisto di apparecchi, attrezzature ed arredi sanitari ed
esprime  il  proprio  parere  in  ordine  ad eventuali trasformazioni
edilizie delle case di cura;
     l)  rilascia  agli  aventi diritto, in base ai criteri stabiliti
dall'amministrazione, copia delle cartelle  cliniche  ed  ogni  altra
certificazione sanitaria riguardante i malati assistiti nella casa di
cura;
     m)   vigila   sul   funzionamento  dell'emoteca,  nonche'  sulla
efficenza  delle  apparecchiature   tecniche,   degli   impianti   di
sterilizzazione,   disinfezione,   condizionamento  dell'aria,  della
cucina   e   lavanderia,   per   quanto    attiene    agli    aspetti
igienico-sanitari;
     n) controlla la regolare tenuta del registro di carico e scarico
degli stupefacenti, ai sensi di legge;
     o)  vigila  sulla  scorta dei medicinali e prodotti terapeutici,
sulle provviste alimentari e sulle altre provviste necessarie per  il
corretto funzionamento della casa di cura;
     p)  stabilisce,  oltre  ai  turni  di  guardia medica, quelli di
guardia ostetrica ed infermieristica.