Art. 29. Attribuzioni del direttore sanitario responsabile 1. Il direttore sanitario cura l'organizzazione tecnico-sanitaria della casa di cura privata sotto il profilo igienico ed organizzativo, rispondendone all'amministrazione e all'autorita' sanitaria competente. 2. In particolare, il direttore sanitario ha le seguenti attribuzioni: a) cura l'applicazione del regolamento sull'ordinamento e sul funzionamento della casa di cura, proponendone le eventuali variazioni; b) controlla la regolare tenuta e l'aggiornamento di apposito registro contenente i dati anagrafici e gli estremi dei titoli professionali del personale addetto ai servizi sanitari; c) trasmette annualmente alla autorita' sanitaria competente un elenco del personale addetto ai servizi sanitari, in servizio al 1 gennaio, e di quello convenzionato di cui all'art. 36 e comunica le successive variazioni; d) vigila sulla regolare compilazione e tenuta del registro dei parti e degli aborti, del registro degli interventi chirurgici e dell'archivio clinico; e) cura la tempestiva trasmissione all'ISTAT ed all'autorita' sanitaria dei dati e delle informazioni richieste; f) stabilisce, in rapporto alle esigenze dei servizi, l'impiego, la destinazione, i turni ed i congedi del personale medico, infermieristico, tecnico ed esecutivo addetto ai servizi sanitari; g) controlla che l'assistenza agli infermi sia svolta con regolarita' ed efficienza; h) vigila sul comportamento del personale addetto ai servizi sanitari proponendo, se del caso, all'amministrazione i provvedimenti disciplinari; i) propone all'amministrazione, d'intesa con i responsabili dei servizi, l'acquisto di apparecchi, attrezzature ed arredi sanitari ed esprime il proprio parere in ordine ad eventuali trasformazioni edilizie delle case di cura; l) rilascia agli aventi diritto, in base ai criteri stabiliti dall'amministrazione, copia delle cartelle cliniche ed ogni altra certificazione sanitaria riguardante i malati assistiti nella casa di cura; m) vigila sul funzionamento dell'emoteca, nonche' sulla efficenza delle apparecchiature tecniche, degli impianti di sterilizzazione, disinfezione, condizionamento dell'aria, della cucina e lavanderia, per quanto attiene agli aspetti igienico-sanitari; n) controlla la regolare tenuta del registro di carico e scarico degli stupefacenti, ai sensi di legge; o) vigila sulla scorta dei medicinali e prodotti terapeutici, sulle provviste alimentari e sulle altre provviste necessarie per il corretto funzionamento della casa di cura; p) stabilisce, oltre ai turni di guardia medica, quelli di guardia ostetrica ed infermieristica.