Art. 3. Procedura di autorizzazione 1. L'autorizzazione all'apertura, all'ampliamento, alla trasformazione e al trasferimento di una casa di cura privata e' rilasciata dal presidente della Regione ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 23, tenuto conto dei requisiti stabiliti dalla presente legge. 2. La richiesta di autorizzazione deve contenere il codice fiscale e la partita IVA del richiedente, l'ubicazione della casa di cura privata, la sua denominazione, la natura dell'attivita' sanitaria che in essa s'intende svolgere, la tipologia prevista, l'articolazione dei servizi di diagnosi e cura dei reparti, nonche' la dotazione dei posti letto che s'intende istituire o modificare. 3. Alla domanda debbono essere allegati la planimetria con l'indicazione delle destinazioni d'uso dei locali e il regolamento sull'ordinamento e funzionamento della casa di cura privata.