Art. 3.
                     Procedura di autorizzazione
 
   1.    L'autorizzazione    all'apertura,    all'ampliamento,   alla
trasformazione e al trasferimento di una  casa  di  cura  privata  e'
rilasciata  dal  presidente  della Regione ai sensi dell'art. 4 della
legge regionale 20 agosto 1984, n. 23,  tenuto  conto  dei  requisiti
stabiliti dalla presente legge.
   2. La richiesta di autorizzazione deve contenere il codice fiscale
e la partita IVA del richiedente, l'ubicazione  della  casa  di  cura
privata, la sua denominazione, la natura dell'attivita' sanitaria che
in essa s'intende svolgere, la  tipologia  prevista,  l'articolazione
dei  servizi di diagnosi e cura dei reparti, nonche' la dotazione dei
posti letto che s'intende istituire o modificare.
   3.  Alla  domanda  debbono  essere  allegati  la  planimetria  con
l'indicazione delle destinazioni d'uso dei locali  e  il  regolamento
sull'ordinamento e funzionamento della casa di cura privata.