Art. 31.
           Personale medico con funzioni di diagnosi e cura
 
   1. Il personale medico con funzioni di diagnosi e cura deve essere
rapportato non soltanto al numero dei  posti  letto,  ma  anche  alla
qualita'   e  quantita'  delle  prestazioni  richieste,  in  modo  da
assicurare una adeguata e continua assistenza ai malati.
   2.  Il  regolamento  interno  della casa di cura deve prevedere la
dotazione   di   personale   medico   in   conformita'   ai   criteri
sopraindicati.
   3.  In tutte le case di cura deve essere previsto, con rapporto di
lavoro dipendente a tempi pieno o definito, ovvero  con  rapporto  di
collaborazione  professionale  coordinata  e  continuativa, almeno un
medico dirigente responsabile per ciascun raggruppamento di unita' di
degenza.
   4.  Deve altresi' essere previsto personale medico con funzioni di
aiuto e di assistente.