Art. 31. Personale medico con funzioni di diagnosi e cura 1. Il personale medico con funzioni di diagnosi e cura deve essere rapportato non soltanto al numero dei posti letto, ma anche alla qualita' e quantita' delle prestazioni richieste, in modo da assicurare una adeguata e continua assistenza ai malati. 2. Il regolamento interno della casa di cura deve prevedere la dotazione di personale medico in conformita' ai criteri sopraindicati. 3. In tutte le case di cura deve essere previsto, con rapporto di lavoro dipendente a tempi pieno o definito, ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, almeno un medico dirigente responsabile per ciascun raggruppamento di unita' di degenza. 4. Deve altresi' essere previsto personale medico con funzioni di aiuto e di assistente.