Art. 32.
                 Qualificazione del personale medico
 
   1.  Ogni  raggruppamento di "unita' funzionali" fino ad un massimo
di 100 posti letto deve avere un medico responsabile, il  quale  deve
essere in possesso dei seguenti requisiti:
     a) anzianita' di laurea di almeno 10 anni;
     b)  libera  docenza  o  specializzazione  nella disciplina delle
unita' funzionali che nel raggruppamento  ha  il  maggior  numero  di
posti  letto e, nel caso di parita', nella disciplina che costituisce
l'indirizzo prevalente del raggruppamento o della disciplina generale
che  lo  comprende,  ovvero,  in  mancanza,  servizio  ospedaliero  o
universitario nelle predette discipline per almeno 7 anni;
     c)   servizio   ospedaliero  o  universitario  nelle  discipline
sopraindicate per almeno 4 anni,  ovvero  servizio  con  rapporto  di
dipendenza in casa di cura privata nelle discipline stesse per almeno
6 anni.
   2.  Sono  esonerati dal possesso dei suddetti requisiti i sanitari
che alla data della entrata in vigore della presente  legge  svolgano
le funzioni di medico responsabile presso case di cura private.
   3.  I  medici  dirigenti  delle  unita'  di degenza specialistiche
debbono possedere la relativa specializzazione o  la  libera  docenza
nella materia.
   4. I requisiti di servizio possono essere superati dal possesso di
idoneita' a primario in una delle discipline del raggruppamento.
   5.  Il  medico  con  funzioni di aiuto deve essere in possesso dei
seguenti requisiti:
     a) anzianita' di laurea di almeno 5 anni;
     b)   libera   docenza   o   specializzazione   nella  disciplina
dell'unita' funzionale che nel raggruppamento ha il maggior numero di
posti  letto  e, in caso di parita', nella disciplina che costituisce
l'indirizzo prevalente del raggruppamento o nella disciplina generale
che  lo  comprende,  ovvero,  in  mancanza,  servizio  ospedaliero  o
universitario nelle predette discipline per almeno 5 anni;
     c)   servizio   ospedaliero  o  universitario  nelle  discipline
sopraindicate per almeno 2 anni,  ovvero  servizio  con  rapporto  di
dipendenza  prestato  nelle discipline stesse in casa di cura privata
per almeno 3 anni.
   6.  Sono  esonerati dal possesso dei suddetti requisiti i sanitari
che alla data dell'entrata in vigore della presente legge svolgono le
funzioni di medico aiuto presso le case di cura private.
   7.  Il  medico  con  funzioni di assistente deve avere i requisiti
previsti  dalla  normativa  per  l'assunzione  presso   il   servizio
sanitario nazionale.