Art. 32. Qualificazione del personale medico 1. Ogni raggruppamento di "unita' funzionali" fino ad un massimo di 100 posti letto deve avere un medico responsabile, il quale deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) anzianita' di laurea di almeno 10 anni; b) libera docenza o specializzazione nella disciplina delle unita' funzionali che nel raggruppamento ha il maggior numero di posti letto e, nel caso di parita', nella disciplina che costituisce l'indirizzo prevalente del raggruppamento o della disciplina generale che lo comprende, ovvero, in mancanza, servizio ospedaliero o universitario nelle predette discipline per almeno 7 anni; c) servizio ospedaliero o universitario nelle discipline sopraindicate per almeno 4 anni, ovvero servizio con rapporto di dipendenza in casa di cura privata nelle discipline stesse per almeno 6 anni. 2. Sono esonerati dal possesso dei suddetti requisiti i sanitari che alla data della entrata in vigore della presente legge svolgano le funzioni di medico responsabile presso case di cura private. 3. I medici dirigenti delle unita' di degenza specialistiche debbono possedere la relativa specializzazione o la libera docenza nella materia. 4. I requisiti di servizio possono essere superati dal possesso di idoneita' a primario in una delle discipline del raggruppamento. 5. Il medico con funzioni di aiuto deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) anzianita' di laurea di almeno 5 anni; b) libera docenza o specializzazione nella disciplina dell'unita' funzionale che nel raggruppamento ha il maggior numero di posti letto e, in caso di parita', nella disciplina che costituisce l'indirizzo prevalente del raggruppamento o nella disciplina generale che lo comprende, ovvero, in mancanza, servizio ospedaliero o universitario nelle predette discipline per almeno 5 anni; c) servizio ospedaliero o universitario nelle discipline sopraindicate per almeno 2 anni, ovvero servizio con rapporto di dipendenza prestato nelle discipline stesse in casa di cura privata per almeno 3 anni. 6. Sono esonerati dal possesso dei suddetti requisiti i sanitari che alla data dell'entrata in vigore della presente legge svolgono le funzioni di medico aiuto presso le case di cura private. 7. Il medico con funzioni di assistente deve avere i requisiti previsti dalla normativa per l'assunzione presso il servizio sanitario nazionale.