Art. 33.
                    Personale del servizio analisi
 
   1.  Nelle  case di cura medico-chirurgiche generali, e nelle altre
case di cura, compatibilmente con la tipologia  della  casa  di  cura
stessa, deve essere previsto un posto di responsabile del servizio di
analisi con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno  o  definito,
ovvero  con  rapporto  di  collaborazione  professionale coordinata e
continuativa, avente i titoli previsti dal decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  10 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 24 febbraio 1984, n. 55.