Art. 33. Personale del servizio analisi 1. Nelle case di cura medico-chirurgiche generali, e nelle altre case di cura, compatibilmente con la tipologia della casa di cura stessa, deve essere previsto un posto di responsabile del servizio di analisi con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito, ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, avente i titoli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 1984, n. 55.