Art. 34.
          Personale medico del servizio di radiodiagnostica
 
   1.  Nelle  case  di cura medico-chirurgiche generali e nelle altre
case di cura la cui ricettivita' non sia inferiore a 90  posti,  deve
essere  previsto  un  posto  di  medico  dirigente  del  servizio  di
radiodiagnostica con rapporto di lavoro dipendente a  tempo  pieno  o
definito,   ovvero   di  collaborazione  professionale  coordinata  e
continuativa.
   2.  Il  dirigente del servizio di radiodiagnostica e' responsabile
dell'adozione delle misure di  sicurezza  contemplate  dalle  vigenti
disposizioni   e   deve  curare  la  conservazione  in  archivio  dei
radiogrammi, se non allegati alle rispettive cartelle cliniche.
   3. Le indagini radiologiche del cuore, dei vasi, delle vie biliari
ed urinarie, per le quali  e'  richiesto  l'impiego  di  sostanze  di
contrasto  iodato,  possono  effettuarsi  soltanto  in  case  di cura
fornite di ambiente idoneo e  di  presidi  per  la  rianimazione.  Le
indagini  a  carattere  invasivo  sul sistema cardiovascolare possono
effettuarsi solo alla presenza di un anestesista-rianimatore.