Art. 35.
      Personale medico del servizio di anestesia e rianimazione
 
   1.  Il  servizio  di  anestesia  e rianimazione e' obbligatorio in
tutte le case di  cura  private  che  ricoverino  ammalati  di  forme
morbose   pertinenti   alla   chirurgia   generale  e  a  specialita'
chirurgiche.
   2.  Deve  essere  previsto un posto di dirigente del servizio, con
rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito o con rapporto
di  collaborazione  professionale coordinata e continuativa, e almeno
un assistente dotato di specializzazione  nella  disciplina  ogni  90
posti  letto  di chirurgia e specialita' chirurgiche, con rapporto di
lavoro dipendente a tempo pieno o definito, ovvero  con  rapporto  di
collaborazione professionale coordinata e continuativa.
   3.  Deve essere assicurato il servizio di pronta disponibilita' di
un anestesista-rianimatore.