Art. 35. Personale medico del servizio di anestesia e rianimazione 1. Il servizio di anestesia e rianimazione e' obbligatorio in tutte le case di cura private che ricoverino ammalati di forme morbose pertinenti alla chirurgia generale e a specialita' chirurgiche. 2. Deve essere previsto un posto di dirigente del servizio, con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito o con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, e almeno un assistente dotato di specializzazione nella disciplina ogni 90 posti letto di chirurgia e specialita' chirurgiche, con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito, ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa. 3. Deve essere assicurato il servizio di pronta disponibilita' di un anestesista-rianimatore.