Art. 36.
                  Regolamento dell'attivita' medica
 
   1. Il regolamento interno deve indicare le attribuzioni, i compiti
e le responsabilita' di ciascun medico, nonche' l'orario di lavoro ed
i  criteri  secondo  cui  vanno  stabiliti  i  turni  di servizio, in
conformita'  a  quanto  previsto  nei  contratti  e   negli   accordi
collettivi   nazionali   di  lavoro;  il  personale  medico  comunque
impiegato nelle case  di  cura  non  puo'  avere  un  impegno  orario
settimanale inferiore a quello previsto per il tempo definito.
   2. La guardia medica deve essere permanente e interna alla casa di
cura e deve, di regola, essere svolta  da  assistenti  ed  aiuti  dei
reparti.  Allorquando  venga svolta da medici esterni con rapporto di
collaborazione professionale coordinata e continuativa, questi ultimi
debbono possedere i requisiti previsti per gli assistenti.
   3.  Nelle  case  di  cura  ostetriche o con reparto di ostetricia,
laddove manchino reparti di neonatologia  e  pediatria,  deve  essere
assicurata  la  pronta  reperibilita'  di  un  pediatra che visiti il
neonato  entro  le  prime  12  ore  dalla  nascita  ed  assicuri   la
compilazione della scheda pediatrica.
   4.  La casa di cura privata puo' instaurare rapporti convenzionali
con medici esterni.
   5.  In  tal  caso,  fermo  restando  l'obbligo per la casa di cura
stessa  di  assicurare  comunque  con  il  proprio  personale  medico
un'adeguata  e  continua  assistenza ai ricoverati, nelle convenzioni
deve essere indicato:
     a)  il  tipo  di  rapporto  convenzionato  (saltuario,  a  tempo
parziale, ecc.);
     b) la durata del rapporto stesso;
     c)   la   natura  dell'attivita'  professionale  che  il  medico
convenzionato e' tenuto a svolgere;
     d)  le  attribuzioni  e  funzioni  del  medico convenzionato per
quanto concerne la diagnosi e cura dei ricoverati, in  rapporto  alle
responsabilita'  dei medici dipendenti o a rapporto di collaborazione
professionale coordinata e continuativa;
     e)  i  termini  per la reperibilita' e pronta disponibilita' del
medico convenzionato.
   6.  Le  case  di  cura  private devono assicurare ai ricoverati le
consulenze specialistiche eventualmente necessarie.
   7. Tutti i sanitari sono tenuti alla reciproca consulenza.