Art. 36. Regolamento dell'attivita' medica 1. Il regolamento interno deve indicare le attribuzioni, i compiti e le responsabilita' di ciascun medico, nonche' l'orario di lavoro ed i criteri secondo cui vanno stabiliti i turni di servizio, in conformita' a quanto previsto nei contratti e negli accordi collettivi nazionali di lavoro; il personale medico comunque impiegato nelle case di cura non puo' avere un impegno orario settimanale inferiore a quello previsto per il tempo definito. 2. La guardia medica deve essere permanente e interna alla casa di cura e deve, di regola, essere svolta da assistenti ed aiuti dei reparti. Allorquando venga svolta da medici esterni con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, questi ultimi debbono possedere i requisiti previsti per gli assistenti. 3. Nelle case di cura ostetriche o con reparto di ostetricia, laddove manchino reparti di neonatologia e pediatria, deve essere assicurata la pronta reperibilita' di un pediatra che visiti il neonato entro le prime 12 ore dalla nascita ed assicuri la compilazione della scheda pediatrica. 4. La casa di cura privata puo' instaurare rapporti convenzionali con medici esterni. 5. In tal caso, fermo restando l'obbligo per la casa di cura stessa di assicurare comunque con il proprio personale medico un'adeguata e continua assistenza ai ricoverati, nelle convenzioni deve essere indicato: a) il tipo di rapporto convenzionato (saltuario, a tempo parziale, ecc.); b) la durata del rapporto stesso; c) la natura dell'attivita' professionale che il medico convenzionato e' tenuto a svolgere; d) le attribuzioni e funzioni del medico convenzionato per quanto concerne la diagnosi e cura dei ricoverati, in rapporto alle responsabilita' dei medici dipendenti o a rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa; e) i termini per la reperibilita' e pronta disponibilita' del medico convenzionato. 6. Le case di cura private devono assicurare ai ricoverati le consulenze specialistiche eventualmente necessarie. 7. Tutti i sanitari sono tenuti alla reciproca consulenza.