Art. 37. Cartelle cliniche 1. In ogni casa di cura privata e' prescritta, per ogni ricoverato, la compilazione della cartella clinica da cui risultino le generalita' complete, la diagnosi di entrata, la anammesi familiare e personale, l'esame obiettivo, gli esami di laboratorio e specialistici, la diagnosi, la terapia, gli esiti e postumi. 2. Le cartelle cliniche, firmate dal medico curante e sottoscritte dal medico responsabile di raggruppamento, devono portare un numero progressivo ed essere conservate a cura della direzione sanitaria. Fatta salva la legislazione vigente in materia di segreto professionale, le cartelle cliniche e i registri di sala operatoria devono essere esibiti a richiesta agli organi formalmente incaricati della vigilanza. 3. In caso di cessazione dell'attivita' della casa di cura le cartelle cliniche devono essere depositate presso il servizio medico-legale della U.S.L. territorialmente competente.