Art. 37.
                          Cartelle cliniche
 
   1.   In  ogni  casa  di  cura  privata  e'  prescritta,  per  ogni
ricoverato, la compilazione della cartella clinica da  cui  risultino
le   generalita'  complete,  la  diagnosi  di  entrata,  la  anammesi
familiare e personale, l'esame obiettivo, gli esami di laboratorio  e
specialistici, la diagnosi, la terapia, gli esiti e postumi.
   2. Le cartelle cliniche, firmate dal medico curante e sottoscritte
dal medico responsabile di raggruppamento, devono portare  un  numero
progressivo  ed  essere  conservate a cura della direzione sanitaria.
Fatta  salva  la  legislazione  vigente   in   materia   di   segreto
professionale,  le  cartelle cliniche e i registri di sala operatoria
devono essere esibiti a richiesta agli organi formalmente  incaricati
della vigilanza.
   3.  In  caso  di  cessazione  dell'attivita' della casa di cura le
cartelle  cliniche  devono  essere  depositate  presso  il   servizio
medico-legale della U.S.L. territorialmente competente.