Art. 38. Personale infermieristico, tecnico, esecutivo ed amministrativo 1. L'organico della casa di cura deve prevedere personale infermieristico, tecnico, esecutivo ed amministrativo in numero adeguato alle effettive esigenze dei servizi. 2. Per quanto riguarda il personale infermieristico viene fissata la seguente parametrazione: a) per i vari settori di degenza il tempo di assistenza pro-die e per degente non deve essere inferiore a 76'; b) per i settori di terapia intensiva (unita' di terapia cardiologica intensiva, di rianimazione-respiratoria, neuro-chirurgica, cardiologia, ecc. per grandi ustionati) il tempo di assistenza pro-die per degente deve essere compreso tra i 500' e 600' in relazione al tipo di cura intensiva; c) per i settori di terapia subintensiva inseriti nelle unita' funzionali di cardiochirurgia, chirurgia toracica, chirurgia vascolare, chirurgia pediatrica, neurochirurgia, patologia neonatale, il tempo di assistenza pro-die per degente in relazione alla dimensione dell'unita' stessa deve essere compreso tra i 200' e i 240'. 3. La casa di cura deve inoltre garantire la presenza in servizio di: a) un caposala per ogni raggruppamento di unita' di degenza nei giorni feriali; b) un ausiliario socio-sanitario per ogni 20 posti letto per ciascuno dei due turni. 4. In mancanza di infermieri professionali la casa di cura puo' avvalersi nel proprio organico di infermieri generici (ad esaurimento), purche' sia garantita la presenza di almeno un infermiere professionale in ogni turno e per ogni 30 posti letto. 5. Nelle unita' funzionali di ostetrica e ginecologia deve essere prevista la presenza in ciascun turno di almeno una ostetrica in luogo di quella di un infermiere, quale prevista al comma 2, e di almeno una puericultrice o vigilatrice di infanzia in ciascun turno per ogni 8 culle-neonati. 6. Nelle ore notturne deve essere garantita la presenza di personale infermieristico nella proporzione di almeno un terzo delle unita' prescritte per ciascuno dei due turni diurni e di personale ausiliario nella misura necessaria per svolgere le relative mansioni, che in nessun caso possono ritenersi sostitutive rispetto a quelle infermieristiche. 7. L'organico del personale tecnico per i servizi di laboratorio, di radiologia o di altri settori, e' determinato in relazione alle dotazioni di apparecchiature previste nei singoli casi ed alla previsione delle prestazioni da effettuare, sia in rapporto alla qualita' che alla quantita'. 8. L'organico degli operatori psico-socio-educativi e dei terapisti della riabilitazione e' determinato in relazione alle specifiche caratteristiche riabilitative di ciascuna casa di cura. 9. Ai fini del computo afferente e del rispetto della dotazione organica, il personale con rapporto di dipendenza a tempo parziale viene considerato in base al rapporto proporzionale tra gli orari di lavoro previsti per il tempo pieno di lavoro effettivamente previsto in part-time. 10. Solo in casi particolari, in relazione alla peculiarita' delle funzioni da svolgere, e' consentito prevedere negli organici personale infermieristico e tecnico a prestazione professionale, nella misura massima del 20% della relativa dotazione organica. 11. Il personale addetto ai servizi speciali di diagnosi e cura e ai servizi generali deve essere distinto da quello addetto alle degenze. 12. Eventuali deroghe alle aliquote di personale sopra previste per l'organico dei reparti di degenza possono essere autorizzate, in stretto riferimento a particolari tipologie delle case di cura, dal presidente della Regione, sentito il comitato tecnico sanitario regionale.