Art. 38.
                 Personale infermieristico, tecnico,
                     esecutivo ed amministrativo
 
   1.   L'organico  della  casa  di  cura  deve  prevedere  personale
infermieristico,  tecnico,  esecutivo  ed  amministrativo  in  numero
adeguato alle effettive esigenze dei servizi.
   2.  Per quanto riguarda il personale infermieristico viene fissata
la seguente parametrazione:
     a)  per i vari settori di degenza il tempo di assistenza pro-die
e per degente non deve essere inferiore a 76';
     b)  per  i  settori  di  terapia  intensiva  (unita'  di terapia
cardiologica      intensiva,      di       rianimazione-respiratoria,
neuro-chirurgica, cardiologia, ecc. per grandi ustionati) il tempo di
assistenza pro-die per degente deve essere compreso tra i 500' e 600'
in relazione al tipo di cura intensiva;
     c)  per  i settori di terapia subintensiva inseriti nelle unita'
funzionali  di   cardiochirurgia,   chirurgia   toracica,   chirurgia
vascolare, chirurgia pediatrica, neurochirurgia, patologia neonatale,
il  tempo  di  assistenza  pro-die  per  degente  in  relazione  alla
dimensione  dell'unita'  stessa  deve  essere compreso tra i 200' e i
240'.
   3.  La casa di cura deve inoltre garantire la presenza in servizio
di:
     a)  un caposala per ogni raggruppamento di unita' di degenza nei
giorni feriali;
     b)  un  ausiliario  socio-sanitario  per ogni 20 posti letto per
ciascuno dei due turni.
   4.  In  mancanza  di infermieri professionali la casa di cura puo'
avvalersi  nel  proprio   organico   di   infermieri   generici   (ad
esaurimento),   purche'  sia  garantita  la  presenza  di  almeno  un
infermiere professionale in ogni turno e per ogni 30 posti letto.
   5.  Nelle unita' funzionali di ostetrica e ginecologia deve essere
prevista la presenza in ciascun turno  di  almeno  una  ostetrica  in
luogo  di  quella  di  un infermiere, quale prevista al comma 2, e di
almeno una puericultrice o vigilatrice di infanzia in  ciascun  turno
per ogni 8 culle-neonati.
   6.  Nelle  ore  notturne  deve  essere  garantita  la  presenza di
personale infermieristico nella proporzione di almeno un terzo  delle
unita'  prescritte  per  ciascuno dei due turni diurni e di personale
ausiliario nella misura necessaria per svolgere le relative mansioni,
che  in  nessun  caso possono ritenersi sostitutive rispetto a quelle
infermieristiche.
   7.  L'organico del personale tecnico per i servizi di laboratorio,
di radiologia o di altri settori, e' determinato  in  relazione  alle
dotazioni  di  apparecchiature  previste  nei  singoli  casi  ed alla
previsione delle prestazioni da  effettuare,  sia  in  rapporto  alla
qualita' che alla quantita'.
   8.   L'organico   degli   operatori  psico-socio-educativi  e  dei
terapisti della  riabilitazione  e'  determinato  in  relazione  alle
specifiche caratteristiche riabilitative di ciascuna casa di cura.
   9.  Ai  fini  del computo afferente e del rispetto della dotazione
organica, il personale con rapporto di dipendenza  a  tempo  parziale
viene  considerato in base al rapporto proporzionale tra gli orari di
lavoro previsti per il tempo pieno di lavoro effettivamente  previsto
in part-time.
   10. Solo in casi particolari, in relazione alla peculiarita' delle
funzioni  da  svolgere,  e'  consentito  prevedere   negli   organici
personale  infermieristico  e  tecnico  a  prestazione professionale,
nella misura massima del 20% della relativa dotazione organica.
   11.  Il personale addetto ai servizi speciali di diagnosi e cura e
ai servizi generali deve  essere  distinto  da  quello  addetto  alle
degenze.
   12.  Eventuali  deroghe  alle aliquote di personale sopra previste
per l'organico dei reparti di degenza possono essere autorizzate,  in
stretto  riferimento  a particolari tipologie delle case di cura, dal
presidente della  Regione,  sentito  il  comitato  tecnico  sanitario
regionale.