Art. 4.
                           Classificazione
 
   1.   La  Regione,  dopo  l'amanazione  del  provvedimento  di  cui
all'articolo 2 del  decreto  ministeriale  22  luglio  1983,  sentita
l'apposita  commissione  comprendente una rappresentanza degli organi
associativi, classifica  le  case  di  cura  private  autorizzate  in
apposite fasce funzionali.
   2.  La  classificazione  avviene  in relazione ai dati inerenti la
tipologia,  i  requisiti   igienico-edilizi,   l'organizzazione   dei
servizi,  la  dotazione di personale in servizio, riferiti a sessanta
giorni antecedenti a tale classificazione.