Art. 4. Classificazione 1. La Regione, dopo l'amanazione del provvedimento di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 22 luglio 1983, sentita l'apposita commissione comprendente una rappresentanza degli organi associativi, classifica le case di cura private autorizzate in apposite fasce funzionali. 2. La classificazione avviene in relazione ai dati inerenti la tipologia, i requisiti igienico-edilizi, l'organizzazione dei servizi, la dotazione di personale in servizio, riferiti a sessanta giorni antecedenti a tale classificazione.