Art. 41.
               Deroghe alle caratteristiche strutturali
                            e dimensionali
 
   1. Alle case di cura in esercizio alla data dell'entrata in vigore
della presente legge non si applicano le norme,  in  essa  contenute,
relative  all'area  e  alle  dimensioni  dei  corridoi e delle scale,
laddove non sia compromessa la  funzionalita'  e  l'efficienza  delle
strutture e dei servizi in relazione alla loro specifica finalita'.