Art. 41. Deroghe alle caratteristiche strutturali e dimensionali 1. Alle case di cura in esercizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge non si applicano le norme, in essa contenute, relative all'area e alle dimensioni dei corridoi e delle scale, laddove non sia compromessa la funzionalita' e l'efficienza delle strutture e dei servizi in relazione alla loro specifica finalita'.