Art. 5.
                          T i p o l o g i a
 
   1. Le case di cura private sono cosi' distinte:
    a)   case  di  cura  medico-chirurgiche  generali,  destinate  ad
ammalati di forme morbose pertinenti  alla  medicina  generale,  alla
chirurgia   generale   ed   eventualmente  a  specialita'  mediche  e
chirurgiche;
    b) case di cura mediche, destinate prevalentemente ad ammalati di
forme morbose pertinenti alla  medicina  generale  ed  a  specialita'
mediche;
    c)   case  di  cura  chirurgiche,  destinate  prevalentemente  ad
ammalati di forme morbose pertinenti alla  chirurgia  generale  ed  a
specialita' chirurgiche;
    d)  case  di  cura  ad  indirizzo polispecialistico, destinate ad
ammalati di forme morbose pertinenti a due o piu' specialita',  tutte
rientranti nell'ambito della medicina generale oppure della chirurgia
generale;
    e)  case  di  cura  ad  indirizzo monospecialistico, destinate ad
ammalati di forme morbose pertinenti ad una sola specialita',  medica
o chirurgica;
    f)  case  di  cura  ad  indirizzo specifico, (neuropsichiatriche,
sanatoriali, riabilitative, ecc).
   2.  La  capacita'  ricettiva  minima delle case di cura private e'
fissata nel modo seguente:
     a)  per le case di cura medico-chirurgiche generali: n. 60 posti
letto;
     b) per le case di cura mediche, chirurgiche e polispecialistiche
previste alle lettere b), c) e d) di cui al  comma  1:  n.  40  posti
letto;
     c)  per  le  case  di  cura  monospecialistiche  e  ad indirizzo
specifico previste alle lettere e) ed f) di cui al  comma  1:  n.  30
posti letto.