Art. 5. T i p o l o g i a 1. Le case di cura private sono cosi' distinte: a) case di cura medico-chirurgiche generali, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale, alla chirurgia generale ed eventualmente a specialita' mediche e chirurgiche; b) case di cura mediche, destinate prevalentemente ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale ed a specialita' mediche; c) case di cura chirurgiche, destinate prevalentemente ad ammalati di forme morbose pertinenti alla chirurgia generale ed a specialita' chirurgiche; d) case di cura ad indirizzo polispecialistico, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti a due o piu' specialita', tutte rientranti nell'ambito della medicina generale oppure della chirurgia generale; e) case di cura ad indirizzo monospecialistico, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti ad una sola specialita', medica o chirurgica; f) case di cura ad indirizzo specifico, (neuropsichiatriche, sanatoriali, riabilitative, ecc). 2. La capacita' ricettiva minima delle case di cura private e' fissata nel modo seguente: a) per le case di cura medico-chirurgiche generali: n. 60 posti letto; b) per le case di cura mediche, chirurgiche e polispecialistiche previste alle lettere b), c) e d) di cui al comma 1: n. 40 posti letto; c) per le case di cura monospecialistiche e ad indirizzo specifico previste alle lettere e) ed f) di cui al comma 1: n. 30 posti letto.