Art. 6. Progettazione 1. I progetti per la costruzione, l'ampliamento o la trasformazione di case di cura private, redatti da un ingegnere o da un architetto, devono essere approvati dal presidente della Regione al fine del rilascio dell'autorizzazione. 2. I progetti devono essere corredati di una relazione tecnico-sanitaria a firma del progettista e di un medico competente in igiene e tecnica ospedaliera. Nella relazione tecnico-sanitaria debbono essere posti in evidenza tra l'altro: a) il rapporto con le previsioni e le indicazioni del piano sanitario regionale; b) i criteri urbanistici di scelta dell'area, le sue caratteristiche e la sua rispondenza alle indicazioni del piano regolatore vigente; c) l'utilizzazione dell'area e la sua sistemazione in relazione all'orientamento, alla morfologia del terreno e alla vegetazione esistente; d) il rapporto del progetto con le condizioni climatiche locali, quali: temperatura, umidita' relativa, ventosita' e soleggiamento; e) i concetti igienico-sanitari e funzionali che hanno informato la redazione del progetto, con particolare riferimento al sistema dei percorsi orizzontali e verticali; f) l'aggregazione di corpi di fabbrica, i criteri distributivi dei servizi diagnostici-terapeutici per i malati interni e per quelli esterni, dei locali di degenza completa e diurna e dei servizi generali; g) le caratteristiche strutturali dei corpi di fabbrica e le caratteristiche specifiche dei materiali e componenti impiegati; h) la capacita' ricettiva complessiva delle singole unita' di degenza, nonche' le specialita' che si intendono attivare; i) i sistemi previsti per l'approvvigionamento idrico, lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, nonche' per la ventilazione, il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria ed in genere per altri servizi generali e impianti tecnologici; l) la descrizione delle apparecchiature sanitarie previste per i vari settori funzionali con la precisazione delle modalita' di installazione.