Art. 6.
                            Progettazione
 
   1.   I   progetti   per   la   costruzione,   l'ampliamento  o  la
trasformazione di case di cura private, redatti da un ingegnere o  da
un  architetto,  devono essere approvati dal presidente della Regione
al fine del rilascio dell'autorizzazione.
   2.   I   progetti   devono   essere  corredati  di  una  relazione
tecnico-sanitaria a firma del progettista e di un  medico  competente
in  igiene  e  tecnica ospedaliera. Nella relazione tecnico-sanitaria
debbono essere posti in evidenza tra l'altro:
     a)  il  rapporto  con  le  previsioni e le indicazioni del piano
sanitario regionale;
     b)   i   criteri   urbanistici   di  scelta  dell'area,  le  sue
caratteristiche e la  sua  rispondenza  alle  indicazioni  del  piano
regolatore vigente;
     c)  l'utilizzazione dell'area e la sua sistemazione in relazione
all'orientamento, alla morfologia  del  terreno  e  alla  vegetazione
esistente;
     d) il rapporto del progetto con le condizioni climatiche locali,
quali: temperatura, umidita' relativa, ventosita' e soleggiamento;
     e) i concetti igienico-sanitari e funzionali che hanno informato
la redazione del progetto, con particolare riferimento al sistema dei
percorsi orizzontali e verticali;
     f)  l'aggregazione  di corpi di fabbrica, i criteri distributivi
dei servizi diagnostici-terapeutici per i malati interni e per quelli
esterni,  dei  locali  di  degenza  completa  e  diurna e dei servizi
generali;
     g)  le  caratteristiche  strutturali  dei corpi di fabbrica e le
caratteristiche specifiche dei materiali e componenti impiegati;
     h)  la  capacita'  ricettiva complessiva delle singole unita' di
degenza, nonche' le specialita' che si intendono attivare;
     i)  i  sistemi  previsti  per  l'approvvigionamento  idrico,  lo
smaltimento  dei  rifiuti  solidi   e   liquidi,   nonche'   per   la
ventilazione,  il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria ed in
genere per altri servizi generali e impianti tecnologici;
     l) la descrizione delle apparecchiature sanitarie previste per i
vari settori  funzionali  con  la  precisazione  delle  modalita'  di
installazione.