Art. 7.
                               A r e a
 
   1.  L'area  prescelta,  oltreche'  rispondere alle norme del piano
regolatore   comunale,   deve   presentare   i   seguenti   requisiti
urbanistici,  igienico-ambientali, geologico-morfologici, climatici e
dimensionali:
     a)  essere  bene  inserita  nel  sistema  delle comunicazioni in
dipendenza della viabilita', della  rete  dei  trasporti  pubblici  e
dell'entita' dei traffici e dei tempi massimi di percorrenza;
     b)  avere  varchi  sufficientemente  comodi  ed ampi e muniti di
tutte le opere stradali che assicurino una perfetta accessibilita';
     c)  consentire  l'arretramento dell'ingresso dei malati rispetto
al filo  stradale  in  modo  da  offrire  una  sufficiente  sicurezza
nell'accesso.
   2.  Le  case di cura devono essere ubicate in localita' salubri ed
alberate, lontano da depositi e scoli di materie di rifiuto, da acque
stagnanti,  da industrie rumorose o dalle quali provengono esalazioni
moleste e nocive, da cimiteri e da  quelle  attrezzature  urbane  che
possono comunque arrecare danno o disagio alle attivita' terapeutiche
ed al soggiorno.  L'area  non  deve  insistere  su  terreni  umidi  o
soggetti  ad  infiltrazioni  o  ristagni  e non deve ricadere in zone
franose o potenzialmente  tali,  non  deve  essere  esposta  a  venti
fastidiosi,  ne'  essere  situata  sotto  vento a zone da cui possono
provenire esalazioni o fumi nocivi o sgradevoli.
   3.  Per  le  case  di  cura di nuova costruzione o attivazione, la
superficie totale dell'area non deve essere inferiore a  mq.  70  per
posto  letto; per ampliamenti strutturali intesi ad aumentare i posti
letto o comunque nel caso di incrememto di posti letto,  deve  essere
previsto  un aumento della superficie totale di mq. 70 per ogni posto
letto in aumento;  almeno  mq.  15  per  posto  letto  devono  essere
destinati  a parco o giardino e devono essere previste aree destinate
al parcheggio delle autovetture in misura  di  mq.  1  ogni  mc.  nel
rispetto delle norme urbanistiche locali.