Art. 7. A r e a 1. L'area prescelta, oltreche' rispondere alle norme del piano regolatore comunale, deve presentare i seguenti requisiti urbanistici, igienico-ambientali, geologico-morfologici, climatici e dimensionali: a) essere bene inserita nel sistema delle comunicazioni in dipendenza della viabilita', della rete dei trasporti pubblici e dell'entita' dei traffici e dei tempi massimi di percorrenza; b) avere varchi sufficientemente comodi ed ampi e muniti di tutte le opere stradali che assicurino una perfetta accessibilita'; c) consentire l'arretramento dell'ingresso dei malati rispetto al filo stradale in modo da offrire una sufficiente sicurezza nell'accesso. 2. Le case di cura devono essere ubicate in localita' salubri ed alberate, lontano da depositi e scoli di materie di rifiuto, da acque stagnanti, da industrie rumorose o dalle quali provengono esalazioni moleste e nocive, da cimiteri e da quelle attrezzature urbane che possono comunque arrecare danno o disagio alle attivita' terapeutiche ed al soggiorno. L'area non deve insistere su terreni umidi o soggetti ad infiltrazioni o ristagni e non deve ricadere in zone franose o potenzialmente tali, non deve essere esposta a venti fastidiosi, ne' essere situata sotto vento a zone da cui possono provenire esalazioni o fumi nocivi o sgradevoli. 3. Per le case di cura di nuova costruzione o attivazione, la superficie totale dell'area non deve essere inferiore a mq. 70 per posto letto; per ampliamenti strutturali intesi ad aumentare i posti letto o comunque nel caso di incrememto di posti letto, deve essere previsto un aumento della superficie totale di mq. 70 per ogni posto letto in aumento; almeno mq. 15 per posto letto devono essere destinati a parco o giardino e devono essere previste aree destinate al parcheggio delle autovetture in misura di mq. 1 ogni mc. nel rispetto delle norme urbanistiche locali.