Art. 2. Contributi regionali 1. L'ENEL o le aziende elettriche municipalizzate determinano, per ciascun progetto, l'ammontare del contributo dovuto a norma del provvedimento CIP n. 42 del 30 luglio 1986 e lo comunicano alla giunta regionale. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' a totale carico della Regione e viene corrisposto prima dell'inizio dei lavori, inseguito a presentazione di fattura. 3. Nel caso in cui l'azienda agricola richiedente sia tenuta, per ottenere la fornitura di energia elettrica, a realizzare in proprio una cabina di trasformazione, la giunta regionale puo' concedere un contributo pari all'ottanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile direttamente al titolare dell'azienda stessa.