Art. 2.
                         Contributi regionali
 
   1. L'ENEL o le aziende elettriche municipalizzate determinano, per
ciascun progetto, l'ammontare  del  contributo  dovuto  a  norma  del
provvedimento  CIP  n.  42  del  30  luglio 1986 e lo comunicano alla
giunta regionale.
   2.  Il  contributo  di  cui  al  comma  1 e' a totale carico della
Regione e viene corrisposto prima dell'inizio dei lavori, inseguito a
presentazione di fattura.
   3.  Nel caso in cui l'azienda agricola richiedente sia tenuta, per
ottenere la fornitura di energia elettrica, a realizzare  in  proprio
una  cabina  di trasformazione, la giunta regionale puo' concedere un
contributo  pari  all'ottanta  per  cento  della  spesa  riconosciuta
ammissibile direttamente al titolare dell'azienda stessa.