Art. 3.
                      Approvazione dei progetti
                      di elettrificazione rurale
 
   1. La giunta regionale approva il progetto e autorizza l'Enel o le
aziende elettriche municipalizzate ad eseguire i lavori.
   2.  L'approvazione  dei  progetti  da parte della giunta regionale
equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e  a  dichiarazione  di
indifferibilita'  ed  urgenza  delle  opere da eseguire e sostituisce
qualsiasi autorizzazione prevista dalle norme vigenti in  materia  di
costruzione  ed  esecuzione  degli impianti e delle linee elettriche,
nonche' degli allacciamenti necessari per  l'erogazione  dell'energia
elettrica.