Art. 3. Approvazione dei progetti di elettrificazione rurale 1. La giunta regionale approva il progetto e autorizza l'Enel o le aziende elettriche municipalizzate ad eseguire i lavori. 2. L'approvazione dei progetti da parte della giunta regionale equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e a dichiarazione di indifferibilita' ed urgenza delle opere da eseguire e sostituisce qualsiasi autorizzazione prevista dalle norme vigenti in materia di costruzione ed esecuzione degli impianti e delle linee elettriche, nonche' degli allacciamenti necessari per l'erogazione dell'energia elettrica.