Art. 2.
 
   All'art.  7  della  legge  regionale  del  29 aprile 1985 n. 14 e'
aggiunto il seguente comma:
   Alle sedute del consiglio regionale assiste, di norma, in qualita'
di segretario, il responsabile del settore "Segreteria del Consiglio"
oppure, su indicazione dell'ufficio di presidenza, un responsabile di
altro settore scelto prioritariamente tra quelli in  servizio  presso
il consiglio regionale.