Art. 2. All'art. 7 della legge regionale del 29 aprile 1985 n. 14 e' aggiunto il seguente comma: Alle sedute del consiglio regionale assiste, di norma, in qualita' di segretario, il responsabile del settore "Segreteria del Consiglio" oppure, su indicazione dell'ufficio di presidenza, un responsabile di altro settore scelto prioritariamente tra quelli in servizio presso il consiglio regionale.