Art. 2. Tassa su concessioni per aziende faunistico-venatorie 1. Il punto n. 16 del titolo II della tariffa allegata alla legge regionale 15 aprile 1980, n. 20, come modificato con l'art. 8 della legge regionale 20 ottobre 1983, n. 32, e' sostituito dal seguente: Tassa Tassa di rilascio annua --- -- "Concessione di costituzione di: 1. azienda faunistica-venatoria: a) ubicata in ambiti territoriali montani o classificati tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero in ambiti territoriali classificati particolarmente depressi ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 giugno 1965, n. 717, per ogni ettaro o frazione di ettaro, lire . . . . . 215 215 b) ubicata in ambiti territoriali diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), per ogni ettaro o frazione di ettaro, lire . . . . . 1.720 1.720 2. centro privato di produzione di selvaggina, lire 240.000 240.000 Nota: Oltre alla tassa di concessione regionale commisurata ad ettaro, le aziende faunistico-venatorie sono soggette alla soprattassa di lire cento per ogni cento lire o frazione di cento lire della tassa medesima. La tassa annua e la relativa soprattassa dovute per le concessioni di aziende faunistico-venatorie, nonche' la tassa annua dovuta per le concessioni dei centri privati di produzione di selvaggina, debbono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono". 2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1988. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche. Ancona, addi' 21 aprile 1988. MASSI