Art. 2.
        Tassa su concessioni per aziende faunistico-venatorie
 
   1.  Il punto n. 16 del titolo II della tariffa allegata alla legge
regionale 15 aprile 1980, n. 20, come modificato con l'art.  8  della
legge regionale 20 ottobre 1983, n. 32, e' sostituito dal seguente:
 
                                 Tassa                     Tassa
                              di rilascio                  annua
                                  ---                       --
"Concessione di costituzione di:
1. azienda faunistica-venatoria:
 a) ubicata in ambiti territoriali
    montani o classificati tali
    ai sensi della legge 25
    luglio 1952, n. 991 e
    successive modificazioni
    ed integrazioni, ovvero in
    ambiti territoriali classificati
    particolarmente depressi ai
    sensi dell'articolo 7
    della legge 25
    giugno 1965, n. 717, per
    ogni ettaro o frazione
    di ettaro, lire . . . . .     215                        215
 b) ubicata in ambiti
    territoriali diversi
    da quelli di cui alla
    precedente lettera a),
    per ogni ettaro o frazione
    di ettaro, lire . . . . .   1.720                      1.720
2. centro privato di
 produzione  di selvaggina,
 lire                         240.000                    240.000
 
   Nota:  Oltre  alla  tassa  di concessione regionale commisurata ad
ettaro,  le   aziende   faunistico-venatorie   sono   soggette   alla
soprattassa  di  lire  cento  per ogni cento lire o frazione di cento
lire della tassa medesima. La tassa annua e la  relativa  soprattassa
dovute per le concessioni di aziende faunistico-venatorie, nonche' la
tassa  annua  dovuta  per  le  concessioni  dei  centri  privati   di
produzione  di  selvaggina,  debbono  essere  corrisposte entro il 31
gennaio dell'anno cui si riferiscono".
   2.  Le  disposizioni  di  cui al presente articolo hanno effetto a
decorrere dal 1 gennaio 1988.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Marche.
    Ancona, addi' 21 aprile 1988.
 
                                MASSI