Art. 11.
                           Orario di lavoro
 
   1. L'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
   2.  I  dirigenti  sono,  peraltro,  tenuti  a  prestare la propria
attivita' oltre tale limite, senza alcuna corresponsione di  compenso
per  lavoro  straordinario, per una media annua di 10 ore settimanali
in relazione a tutte le esigenze di servizio.
   3.  L'orario  di lavoro e' controllato con sistemi obiettivi anche
automatici, esclusa ogni forma di tolleranza.
   4.  La  presentazione  individuale  di  lavoro deve, in ogni caso,
essere distribuita, di norma, in un arco massimo  giornaliero  di  10
ore.
   5.  Nel  rispetto  del  limite  previsto  dal precedente comma, la
programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione  dell'orario
di  lavoro sono regolamentate, in sede di accordi decentrati, secondo
i seguenti criteri:
    migliore efficienza e produttivita' della amministrazione;
    piu' efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini;
    rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi sugli organici;
    ampliamento nell'arco temporale della fruibilita' dei servizi con
il ricorso preferenziale ad articolazioni degli orari connessi con la
natura  delle  prestazioni  e  con  le caratteristiche funzionali dei
servizi che possono richiedere orari diversi e anche piu' prolungati;
    riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario.
   6. L'orario settimanale di lavoro puo' essere distribuito su 6 o 5
giornate lavorative.
   Sulla  base  di  accordi  decentrati,  puo'  essere articolato, in
termini di flessibilita', turnazione e orario spezzato,  in  modo  da
assicurare  la  fruibilita'  giornaliera  dei  servizi  da  parte dei
cittadini utenti anche nelle ore pomeridiane e/o serali.
   7.  Fatta salva la possibilita' di una migliore specificazione dei
criteri indicati  nei  precedenti  commi,  da  definire  con  accordi
decentrati,   le   modalita'  di  attuazione  in  concreto  di  detta
articolazione vengono individuate tenendo conto delle realta'  locali
e per meglio corrispondere alle esigenze degli utenti.
   8.  Gli  istituti  riguardanti  la  flessibilita'  degli orari, la
turnazione e il tempo parziale possono anche coesistere  al  fine  di
rendere concreta la gestione flessibile e mirata della organizzazione
dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro.
   9.  A  tal fine gli accordi decentrati utilizzano, quali parametri
principali per l'articolazione dell'orario di lavoro, i seguenti:
     a) grado di intensificazione dei rapporti con l'utente, che deve
essere posto in condizione di accedere piu' facilmente e con  maggior
frequenza agli uffici, sportelli e servizi della amministrazione;
     b) grado di miglioramento dell'organizzazione del lavoro;
     c)  miglioramento,  in  termini  di  coordinamento, del rapporto
funzionale tra unita' organiche appartenenti alla medesima  struttura
complessa ovvero tra loro correlate sul piano della attivita';
     d)  grado  di fruibilita' dei servizi sociali sul territorio, in
relazione alle caratteristiche socio-economiche.
   10.   Ove   necessario,  qualora  con  le  predette  modalita'  di
articolazione  dell'orario  di  lavoro  non  siano  perseguibili   le
finalita'  connesse  alla  piu' proficua efficenza degli uffici, e in
relazione  a  necessita'  esattamente  prevedibili   quali   scadenze
legislative  o  amministrative  che  comportino  maggiori  carichi di
lavoro, e' consentita la programmazione plurisettimanale  dell'orario
di lavoro.
   11. La programmazione dell'orario di lavoro plurisettimanale entro
i limiti di 24 ore minime e 48 massime settimanali deve riferirsi  ad
un  periodo massimo non superiore a mesi 4 nell'anno, individualmente
non consecutivi.
   12.  In  nessun  caso  il tempo di percorrenza casa-sede di lavoro
puo' essere considerato orario di servizio.
   13.  Anche  in assenza di rotazione per turno la maggiorazione del
compenso orario per lavoro ordinario notturno e  festivo  e'  fissata
nella  misura  del  20  per  cento  e  quella  per  lavoro  ordinario
festivo-notturno e' fissata nella misura del 30 per cento.