Art. 12. Orario flessibile 1. La giunta regionale e l'ufficio di pertinenza del consiglio regionale per la parte di competenza degli uffici del consiglio regionale possono adottare l'orario flessibile e ne definiscono l'articolazione in sede di accordo decentrato secondo i seguenti criteri e limiti. 2. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi di entrambe le facolta' limitando, pero', al nucleo centrale dell'orario, la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima unita' organica. 3. La sua adozione presuppone un'analisi delle caratteristiche della attivita' svolta dall'unita' organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o puo' provocare nei confronti dell'utenza, ovvero sui rapporti con le altre unita' organiche funzionalmente ad essa collegate, nonche' delle caratteristiche del territorio in cui l'ufficio e' collocato. 4. In ogni caso tutto il personale, salvo quello impegnato nelle turnazioni, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia orario individuata in sede di accordo decentrato, in misura comunque non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero, fatta salva la esigenza di assicurare particolari servizi. 5. L'introduzione dell'orario flessibile e' consentita a condizione che negli uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale e che comunque non incida sugli orari di apertura al pubblico predeterminanti e comunicanti all'utenza. 6. In sede di negoziazione decentrata, tenendo presenti i criteri indicati nel precedente articolo 11 sono definite le aliquote di personale addetto ai servizi strumentali e di base (custodi, archivisti, correnti, centralinisti e simili) che, collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilita', con l'attivita' complessiva, non possono essere comprese nell'orario flessibile. 7. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, puo' riguardare tutto il personale di una unita' organica, in altri casi - quando cioe' necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti della organizzazione del lavoro - puo' essere attuato per gruppi di partecipazione. 8. Le ore di servizio prestate a completamento di orario non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivo.