Art. 12.
                          Orario flessibile
 
   1.  La  giunta  regionale  e l'ufficio di pertinenza del consiglio
regionale per la parte  di  competenza  degli  uffici  del  consiglio
regionale  possono  adottare  l'orario  flessibile  e  ne definiscono
l'articolazione in sede di  accordo  decentrato  secondo  i  seguenti
criteri e limiti.
   2. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio
del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi
di   entrambe  le  facolta'  limitando,  pero',  al  nucleo  centrale
dell'orario, la contemporanea presenza di tutto il personale  addetto
alla medesima unita' organica.
   3.  La  sua  adozione  presuppone un'analisi delle caratteristiche
della attivita' svolta dall'unita' organica interessata a  giovarsene
e  dei  riflessi  che  una modifica dell'orario di servizio provoca o
puo' provocare nei confronti dell'utenza, ovvero sui rapporti con  le
altre  unita'  organiche  funzionalmente  ad  essa collegate, nonche'
delle caratteristiche del territorio in cui l'ufficio e' collocato.
   4.  In  ogni caso tutto il personale, salvo quello impegnato nelle
turnazioni, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia
orario  individuata in sede di accordo decentrato, in misura comunque
non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero, fatta salva la esigenza
di assicurare particolari servizi.
   5.   L'introduzione   dell'orario   flessibile   e'  consentita  a
condizione che negli uffici  siano  possibili  obiettivi  e  rigorosi
controlli,  anche  di tipo automatico, sulle presenze in servizio del
personale e che comunque  non  incida  sugli  orari  di  apertura  al
pubblico predeterminanti e comunicanti all'utenza.
   6.  In sede di negoziazione decentrata, tenendo presenti i criteri
indicati nel precedente articolo 11  sono  definite  le  aliquote  di
personale   addetto  ai  servizi  strumentali  e  di  base  (custodi,
archivisti,  correnti,  centralinisti  e   simili)   che,   collegate
funzionalmente,  con  carattere di indispensabilita', con l'attivita'
complessiva, non possono essere comprese nell'orario flessibile.
   7.  L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, puo' riguardare
tutto il personale di una unita' organica, in  altri  casi  -  quando
cioe'   necessario  intervenire  soltanto  su  alcuni  aspetti  della
organizzazione del  lavoro  -  puo'  essere  attuato  per  gruppi  di
partecipazione.
   8. Le ore di servizio prestate a completamento di orario non danno
luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivo.