Art. 13. Turnazioni 1. Per le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione, riconducibili alla copertura degli orari di servizio, possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro. 2. I turni sono caratterizzati dalla rotazione ciclica degli addetti in prestabilite articolazioni di orario. 3. I turni diurni possono essere attuati in strutture operative che prevedono una erogazione di servizi lavorativi per almeno 11 ore. 4. L'istituzione dei turni ha il fine di realizzare la piu' ampia fruibilita' dei servizi aperti al pubblico e il migliore sfruttamento degli impianti e delle strutture. I turni notturni non possono essere di norma superiori a 10 nel mese, facendo, comunque, salve le esigenze strutturali ed eccezionali o quelle derivanti da calamita' ed eventi naturali. 5. L'amministrazione provvede a disciplinare il controllo sulla regolarita' dello svolgimento delle turnazioni. 6. Nel caso di orario organizzato su due, tre o quattro turni giornalieri la maggiorazione interviene solo in caso di effettiva rotazione almeno settimanale del personale impegnato nel turno. 7. La tariffa oraria del lavoro effettivamente prestato nell'ambito dei turni viene maggiorata come segue, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge: 5 per cento per la fascia oraria diurna: 20 per cento per la fascia notturna e i giorni festivi; 30 per cento per la fascia festiva notturna; Le presenti maggiorazioni sostituiscono dalla stessa data qualsiasi altra indennita' di turno. 8. Ai fini dei precedenti commi, l'orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. 9. La tariffa oraria e' pari alla misura del lavoro straordinario senza maggiorazioni, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti, fissi e continuativi, a qualsiasi titolo e non valutato per la determinazione della tariffa suddetta, con esclusione della aggiunta di famiglia.Art. 14. Permessi - recuperi 1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla meta' dell'orario giornaliero. 2. Eventuali impreviste prostrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessive. 3. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno. 4. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o piu' soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. 5. Nei casi in cui, per eccezionali motivi del dipendente, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione complessiva spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate. 6. Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento di servizio ovvero per turni.