Art. 13.
                              Turnazioni
 
   1.   Per   le   esigenze  di  funzionalita'  dell'amministrazione,
riconducibili alla copertura degli orari di servizio, possono  essere
istituiti turni giornalieri di lavoro.
   2.  I  turni  sono  caratterizzati  dalla  rotazione ciclica degli
addetti in prestabilite articolazioni di orario.
   3.  I  turni  diurni possono essere attuati in strutture operative
che prevedono una erogazione di servizi lavorativi per almeno 11 ore.
   4.  L'istituzione dei turni ha il fine di realizzare la piu' ampia
fruibilita' dei servizi aperti al pubblico e il migliore sfruttamento
degli impianti e delle strutture. I turni notturni non possono essere
di norma superiori  a  10  nel  mese,  facendo,  comunque,  salve  le
esigenze  strutturali  ed eccezionali o quelle derivanti da calamita'
ed eventi naturali.
   5.  L'amministrazione  provvede  a disciplinare il controllo sulla
regolarita' dello svolgimento delle turnazioni.
   6.  Nel  caso  di  orario  organizzato su due, tre o quattro turni
giornalieri la maggiorazione interviene solo  in  caso  di  effettiva
rotazione almeno settimanale del personale impegnato nel turno.
   7.   La   tariffa   oraria   del  lavoro  effettivamente  prestato
nell'ambito dei turni viene maggiorata come segue, con effetto  dalla
data di entrata in vigore della presente legge:
    5 per cento per la fascia oraria diurna:
    20 per cento per la fascia notturna e i giorni festivi;
    30 per cento per la fascia festiva notturna;
   Le   presenti   maggiorazioni   sostituiscono  dalla  stessa  data
qualsiasi altra indennita' di turno.
   8. Ai fini dei precedenti commi, l'orario notturno va dalle ore 22
alle ore 6 del giorno successivo.
   9.  La tariffa oraria e' pari alla misura del lavoro straordinario
senza  maggiorazioni,  aumentata  della  quota  corrispondente   agli
emolumenti,  fissi  e continuativi, a qualsiasi titolo e non valutato
per la determinazione della tariffa suddetta,  con  esclusione  della
aggiunta di famiglia.Art. 14.
 
                         Permessi - recuperi
 
   1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze
personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore  alla
meta' dell'orario giornaliero.
   2.  Eventuali  impreviste  prostrazioni  della durata del permesso
concesso vanno calcolate nel monte ore complessive.
   3.  I  permessi  complessivamente concessi non possono eccedere 36
ore nel corso dell'anno.
   4. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso,
il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non  lavorate  in  una  o
piu' soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
   5. Nei casi in cui, per eccezionali motivi del dipendente, non sia
stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione  provvede  a
trattenere  una somma pari alla retribuzione complessiva spettante al
dipendente per il numero di ore non recuperate.
   6.  Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da
essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di  ritorni
per completamento di servizio ovvero per turni.