Art. 15. Lavoro straordinario 1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di servizio. 2. La prestazione di lavoro straordinario e' disposta sulla base delle esigenze di servizio individuate dall'amministrazione, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Sono inoltre svolte periodiche verifiche con le OO.SS. in ordine all'utilizzo del monte ore di lavoro straordinario. 3. A partire dal 1 gennaio 1987 la spesa annua complessiva non puo' superare il limite di spesa di 120 ore annue per dipendente. 4. Per i progetti finalizzati all'occupazione e per incrementare la produttivita' viene utilizzato il corrispettivo di 50 ore annue pro capite di lavoro straordinario nel modo seguente: 25 ore annue per dipendente da destinare all'occupazione: 18 ore annue per dipendente destinate alla produttivita'; 7 ore annue per dipendente da destinare al salario accessorio. 5. In tali ambiti lo stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario non puo' eccedere il monte ore riferito all'anno pari a 70 ore annue per il numero dei dipendenti in servizio con limite massimo individuale di 200 ore. 6. Per esigenze eccezionali debitamente motivate il limite massimo individuale puo' essere superato, previo confronto con le OO.SS., nel rispetto comunque del monte ore complessivo in relazione a: attivita' di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardante un numero di dipendenti non superiore al 2 per cento dell'organico; eventi o situazioni di carattere straordinario imprevedibili o calamita' naturali. 7. Le prestazioni di lavoro straordinario debitamente e preventivamente autorizzate possono dar luogo, a domanda, a riposo compensativo compatibilmente con le esigenze di servizio, da usufruire nel mese successivo. 8. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268 e' determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi: stipendio tabellare base iniziale di livello mensile di godimento; indennita' integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente; rateo di tredicesima mensilita' delle anzidette voci retributive. 9. La maggiorazione di cui al comma precedente e' pari: al 15 per cento per il lavoro straordinario diurno; al 30 per cento per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo); al 50 per cento per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo. 10. Le tariffe orarie, derivanti al 31 dicembre 1985 dal preesistente sistema di calcolo previste dai singoli ordinamenti sono mantenute ad personam fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema. 11. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nel comma 8 e' ridotto a 156.