Art. 15.
                         Lavoro straordinario
 
   1.   Le   prestazioni  di  lavoro  straordinario  sono  rivolte  a
fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non  possono
essere  utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo
di lavoro e di copertura dell'orario di servizio.
   2.  La  prestazione di lavoro straordinario e' disposta sulla base
delle  esigenze   di   servizio   individuate   dall'amministrazione,
rimanendo  esclusa  ogni  forma generalizzata di autorizzazione. Sono
inoltre  svolte  periodiche  verifiche  con  le  OO.SS.   in   ordine
all'utilizzo del monte ore di lavoro straordinario.
   3.  A  partire  dal 1 gennaio 1987 la spesa annua complessiva non
puo' superare il limite di spesa di 120 ore annue per dipendente.
   4.  Per  i progetti finalizzati all'occupazione e per incrementare
la produttivita' viene utilizzato il corrispettivo di  50  ore  annue
pro capite di lavoro straordinario nel modo seguente:
    25 ore annue per dipendente da destinare all'occupazione:
    18 ore annue per dipendente destinate alla produttivita';
    7 ore annue per dipendente da destinare al salario accessorio.
   5.  In  tali  ambiti  lo  stanziamento  per  prestazioni di lavoro
straordinario non puo' eccedere il monte ore riferito all'anno pari a
70  ore  annue  per  il  numero dei dipendenti in servizio con limite
massimo individuale di 200 ore.
   6. Per esigenze eccezionali debitamente motivate il limite massimo
individuale puo' essere superato, previo confronto con le OO.SS., nel
rispetto comunque del monte ore complessivo in relazione a:
    attivita'   di   diretta  assistenza  agli  organi  istituzionali
riguardante un numero di dipendenti non  superiore  al  2  per  cento
dell'organico;
    eventi  o  situazioni  di carattere straordinario imprevedibili o
calamita' naturali.
   7.   Le   prestazioni   di   lavoro  straordinario  debitamente  e
preventivamente autorizzate possono dar luogo, a  domanda,  a  riposo
compensativo   compatibilmente   con  le  esigenze  di  servizio,  da
usufruire nel mese successivo.
   8.  La  misura  oraria dei compensi per lavoro straordinario dalla
data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica
13 maggio 1987, n. 268 e' determinata maggiorando la misura oraria di
lavoro ordinario calcolata  convenzionalmente  dividendo  per  175  i
seguenti elementi retributivi:
    stipendio   tabellare   base   iniziale  di  livello  mensile  di
godimento;
    indennita' integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre
dell'anno precedente;
    rateo di tredicesima mensilita' delle anzidette voci retributive.
   9. La maggiorazione di cui al comma precedente e' pari:
    al 15 per cento per il lavoro straordinario diurno;
    al  30  per cento per il lavoro straordinario prestato nei giorni
festivi o in orario notturno (dalle ore 22  alle  ore  6  del  giorno
successivo);
    al  50  per  cento per il lavoro straordinario prestato in orario
notturno-festivo.
   10.   Le  tariffe  orarie,  derivanti  al  31  dicembre  1985  dal
preesistente sistema di calcolo previste dai singoli ordinamenti sono
mantenute  ad  personam fino alla concorrenza delle tariffe orarie di
pari importo derivanti dal nuovo sistema.
   11.  Dal  31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nel comma 8 e'
ridotto a 156.