Art. 16.
                         Riposo compensativo
 
   1.  Al  dipendente  che, per particolari esigenze di servizio, non
usufruisce del riposo festivo settimanale deve essere corrisposta  la
retribuzione  ordinaria  maggiorata  del 20 per cento, con diritto al
riposo compensativo da fruire di regola entro 15  giorni  e  comunque
non oltre il bimestre successivo.
   2.  L'attivita'  prestata  in  giorno festivo infrasettimanale da'
titolo,  a  richieste  del  dipendente   o   a   equivalente   riposo
compensativo   o   alla   corresponsione   del  compenso  per  lavoro
straordinario  con  la   maggiorazione   prevista   per   il   lavoro
straordinario festivo.
   3.  L'attivita'  prestata  in  giorno  feriale  non  lavorativo, a
seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni,  da'  titolo,  a
richiesta  del  dipendente, ad equivalente riposo compensativo o alla
corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.
 
                               Art.17.
              Formazione ed aggiornamento professionale
 
   1. L'amministrazione regionale promuove e favorisce la formazione,
l'aggiornamento,  la  riqualificazione,  la   qualificazione   e   la
specializzazione  professionale  del  personale  prevedendo  adeguati
stanziamenti nell'apposito capitolo di bilancio.
   2.  Annualmente,  la  Regione,  e  gli enti firmatari dell'accordo
nazionale di cui all'articolo 1, in  accordo  con  le  organizzazioni
sindacali,  potranno definire per le iniziative di interesse comune i
piani dei costi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento a
livello regionale.
   3.  Il  personale  che  partecipa ai corsi di formazione di cui la
Regione lo iscrive, e' considerato in servizio a tutti gli effetti  e
i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione.
   4. Qualora i corsi si svolgono fuori sede, compete, ricorrendone i
presupposti, l'indennita' di missione  ed  il  rimborso  delle  spese
secondo la normativa vigente.
   5.  L'attivita'  di  formazione  e'  finalizzata  a garantire che,
ciascun lavoratore acquisisca le specifiche  attitudini  culturali  e
professionali   necessarie  all'assolvimento  delle  funzioni  e  dei
compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture cui e' assegnato ed
a  fronteggiare  i  processi  di  riordinamento  istituzionale  e  di
ristrutturazione organizzativa.
   6.   La   prima  finalita'  viene  perseguita  mediante  corsi  di
aggiornamento che devono tendenzialmente investire la globalita'  dei
lavoratori,   nell'ambito  di  una  necessaria  programmazione  degli
interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.
   7.  La  seconda  finalita'  viene  perseguita  mediante  corsi  di
riqualificazione   in   modo   da   assicurare,   sia   esigenze   di
specializzazione  nell'ambito  del profilo professionale sia esigenze
di riconversione e di modalita' professionali.
   8. Le attivita' di formazione professionale, di aggiornamento e di
riqualificazione, possono  concludersi  con  misure  di  accertamento
dell'avvenuto  conseguimento  di un significativo accrescimento della
professionalita' del  singolo  lavoratore  che  istituisce,  ad  ogni
effetto, titolo di servizio.