Art. 16. Riposo compensativo 1. Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata del 20 per cento, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. 2. L'attivita' prestata in giorno festivo infrasettimanale da' titolo, a richieste del dipendente o a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. 3. L'attivita' prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, da' titolo, a richiesta del dipendente, ad equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo. Art.17. Formazione ed aggiornamento professionale 1. L'amministrazione regionale promuove e favorisce la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale prevedendo adeguati stanziamenti nell'apposito capitolo di bilancio. 2. Annualmente, la Regione, e gli enti firmatari dell'accordo nazionale di cui all'articolo 1, in accordo con le organizzazioni sindacali, potranno definire per le iniziative di interesse comune i piani dei costi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento a livello regionale. 3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione di cui la Regione lo iscrive, e' considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione. 4. Qualora i corsi si svolgono fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennita' di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente. 5. L'attivita' di formazione e' finalizzata a garantire che, ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture cui e' assegnato ed a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa. 6. La prima finalita' viene perseguita mediante corsi di aggiornamento che devono tendenzialmente investire la globalita' dei lavoratori, nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie. 7. La seconda finalita' viene perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare, sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale sia esigenze di riconversione e di modalita' professionali. 8. Le attivita' di formazione professionale, di aggiornamento e di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalita' del singolo lavoratore che istituisce, ad ogni effetto, titolo di servizio.