Art. 18.
                         Diritto allo studio
 
   1. Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio e' di 150
ore annue individuali.
   2.  Tali  ore,  fermo restando il limite individuale di cui sopra,
sono utilizzate annualmente in ragione del 3 per cento del  personale
in  servizio,  e  comunque  di  almeno  una  unita', per la frequenza
necessaria al conseguimento di titoli di studio o  di  abitazione  in
corsi   universitari,   in   scuole  statali  o  istituti  legalmente
riconosciuti, secondo  le  modalita'  di  utilizzazione  che  saranno
disciplinate in sede di prossimo accordo intercompartimentale.
   3.   Sino   all'entrata   in   vigore   della   nuova   disciplina
intercompartimentale resta in vigore la normativa vigente.