Art. 2.
                         Piano occupazionale
 
   1.  La  regione Calabria, d'intesa con le organizzazioni sindacali
di  categorie  firmatarie  del  presente   accordo,   promuove   ogni
iniziativa   al   fine   di   favorire   la  soluzione  dei  problemi
occupazionali finalizzandola a:
    sviluppo dei servizi per rispondere piu' adeguatamente ai bisogni
della comunita';
    riqualificazione   dei   servizi   esistenti  per  renderli  piu'
efficienti ed efficaci.
   2.  A tal fine la giunta regionale formula annualmente, nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili, ivi comprese quelle di cui  al
quarto  comma  del  successivo  art.  15,  un  piano programmatico di
occupazione, tenendo conto del fabbisogno di personale sulla base dei
servizi erogati o da erogare in rapporto agli obiettivi prefissati.
   3.   L'individuazione  dei  fabbisogni  avviene  a  seguito  della
revisione e/o approvazione, nei modi di legge, delle piante organiche
conseguente  alla  analisi delle funzioni e alla verifica dei carichi
di lavoro.
   4. Il processo riorganizzativo deve tendere a:
    realizzare  il  massimo  di  flessibilita'  della pianta organica
prevedendo,   per   ciascuna   qualifica   funzionale,    contingenti
complessivi comprendenti i diversi profili professionali;
    attivare  i processi di mobilita', anche mediante riconversione e
riqualificazione del personale;
    incrementare  l'efficienza  e  la  produttivita'  della struttura
regionale utilizzando  anche  il  rapporto  a  part-time,  prevedendo
articolazione  degli  orari  di  lavoro in rapporto alle esigenze dei
servizi e delle utenze.
   5.    I    programmi   annuali   di   occupazione   sono   inviati
all'Osservatorio   sul   pubblico   impiego   istituito   presso   il
dipartimento  della funzione pubblica e all'Osservatorio regionale di
cui al successivo art. 20.