Art. 2. Piano occupazionale 1. La regione Calabria, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categorie firmatarie del presente accordo, promuove ogni iniziativa al fine di favorire la soluzione dei problemi occupazionali finalizzandola a: sviluppo dei servizi per rispondere piu' adeguatamente ai bisogni della comunita'; riqualificazione dei servizi esistenti per renderli piu' efficienti ed efficaci. 2. A tal fine la giunta regionale formula annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ivi comprese quelle di cui al quarto comma del successivo art. 15, un piano programmatico di occupazione, tenendo conto del fabbisogno di personale sulla base dei servizi erogati o da erogare in rapporto agli obiettivi prefissati. 3. L'individuazione dei fabbisogni avviene a seguito della revisione e/o approvazione, nei modi di legge, delle piante organiche conseguente alla analisi delle funzioni e alla verifica dei carichi di lavoro. 4. Il processo riorganizzativo deve tendere a: realizzare il massimo di flessibilita' della pianta organica prevedendo, per ciascuna qualifica funzionale, contingenti complessivi comprendenti i diversi profili professionali; attivare i processi di mobilita', anche mediante riconversione e riqualificazione del personale; incrementare l'efficienza e la produttivita' della struttura regionale utilizzando anche il rapporto a part-time, prevedendo articolazione degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze dei servizi e delle utenze. 5. I programmi annuali di occupazione sono inviati all'Osservatorio sul pubblico impiego istituito presso il dipartimento della funzione pubblica e all'Osservatorio regionale di cui al successivo art. 20.