Art. 20.
            Osservatorio regionale per il pubblico impiego
 
   1.  Nell'ambito del settore organizzazione, metodi e produttivita'
e' istituito l'Osservatorio regionale del  pubblico  impiego  con  le
seguenti attribuzioni:
    programmare  ed  organizzare  le  rilevazioni  sullo  stato della
occupazione  presso  le  pubbliche  Amministrazioni   della   regione
previste  dall'art.  4 del decreto del Presidente della Repubblica n.
68/1986;
    accentrare  ed analizzare i flussi ed i fabbisogni quantitativi e
qualificativi,  le  previsioni  occupazionali,  le  dinamiche  e  gli
orientamenti del pubblico impiego nel comparto anche in rapporto alle
analoghe rilevazioni promosse dell'osservatorio nazionale;
    organizzare  tutti  i  dati globali e disaggregati riguardanti il
personale degli enti e del comparto nonche' la relativa distribuzione
funzionale  e territoriale anche al fine di favorire ed indirizzare i
processi di mobilita'.