Art. 20. Osservatorio regionale per il pubblico impiego 1. Nell'ambito del settore organizzazione, metodi e produttivita' e' istituito l'Osservatorio regionale del pubblico impiego con le seguenti attribuzioni: programmare ed organizzare le rilevazioni sullo stato della occupazione presso le pubbliche Amministrazioni della regione previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986; accentrare ed analizzare i flussi ed i fabbisogni quantitativi e qualificativi, le previsioni occupazionali, le dinamiche e gli orientamenti del pubblico impiego nel comparto anche in rapporto alle analoghe rilevazioni promosse dell'osservatorio nazionale; organizzare tutti i dati globali e disaggregati riguardanti il personale degli enti e del comparto nonche' la relativa distribuzione funzionale e territoriale anche al fine di favorire ed indirizzare i processi di mobilita'.