Art. 22. Unita' operativa: informazione e reclami 1. Al fine di migliorare i rapporti tra il cittadino utente e le strutture organizzative regionali in sede di attuazione della legge regionale 21 aprile 1987, n. 11, saranno istituiti appositi uffici operativi. 2. Essi assolvono ai seguenti compiti: a) fornire ai cittadini tutte le informazioni necessarie e per favorire la migliore conoscenza dell'attivita' della Regione e delle iniziative poste in essere dai diversi settori con la particolare attenzione per quelle dirette alla erogazione di determinati servizi anche di carattere economico; b) indirizzare e consigliare gli utenti in merito alle strutture organizzative regionali competenti alla trattazione dei problemi segnalati ed al modo piu' corretto e tempestivo per l'attivazione delle procedure indispensabili per la loro valutazione e definizione; c) fornire moduli, stampati ed ogni altro tipo di documentazione amministrativa utile a favorire la migliore e piu' efficace tutela dei diritti e degli interessi di tutti i cittadini; d) acquisire e registrare le segnalazioni ed i reclami che vengono formulati e sottoscritti dai cittadini interessati, in ordine a presunti ritardi, irregolarita' o inadempienze in cui siano eventualmente incorse le strutture organizzative della Regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite in base alla vigente disciplina sull'ordinamento amministrativo regionale.