Art. 22.
               Unita' operativa: informazione e reclami
 
   1.  Al  fine di migliorare i rapporti tra il cittadino utente e le
strutture organizzative regionali in sede di attuazione  della  legge
regionale  21  aprile  1987, n. 11, saranno istituiti appositi uffici
operativi.
   2. Essi assolvono ai seguenti compiti:
     a)  fornire  ai cittadini tutte le informazioni necessarie e per
favorire la migliore conoscenza dell'attivita' della Regione e  delle
iniziative  poste  in  essere  dai diversi settori con la particolare
attenzione per quelle dirette alla erogazione di determinati  servizi
anche di carattere economico;
     b) indirizzare e consigliare gli utenti in merito alle strutture
organizzative regionali  competenti  alla  trattazione  dei  problemi
segnalati  ed  al  modo  piu' corretto e tempestivo per l'attivazione
delle procedure indispensabili per la loro valutazione e definizione;
    c)  fornire moduli, stampati ed ogni altro tipo di documentazione
amministrativa utile a favorire la migliore e  piu'  efficace  tutela
dei diritti e degli interessi di tutti i cittadini;
    d)  acquisire  e  registrare  le  segnalazioni  ed  i reclami che
vengono formulati e sottoscritti dai cittadini interessati, in ordine
a  presunti  ritardi,  irregolarita'  o  inadempienze  in  cui  siano
eventualmente  incorse  le  strutture  organizzative  della   Regione
nell'esercizio  delle competenze loro attribuite in base alla vigente
disciplina sull'ordinamento amministrativo regionale.