Art. 23.
                      Livelli di contrattazione
 
   1.   Sono   individuati   i  seguenti  livelli  di  contrattazione
decentrata:
    a)  regionale, che riguarda la definizione dei piani dei corsi di
qualificazione e  aggiornamento  del  personale  degli  enti  di  cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986, il
funzionamento dell'Osservatorio  regionale  del  pubblico  impiego  e
l'attivazione  dei processi di mobilita' tra enti in ambito regionale
nonche' le  materie  specificamente  e  tassativamente  indicate  nel
presente accordo;
    b)  territoriale,  sub-regionale,  che  riguarda materie delegate
dalla contrattazione decentrata  a  livello  regionale  di  cui  alla
precedente  lettera  a)nonche'  le  altre  materie  specificamente  e
tassativamente indicate nel presente accordo;
    c) a livello di singoli enti;
    d)  a livello di decentramento dell'ente, che riguarda le materie
delegate dalla contrattazione decentrata a livello di singolo ente.
   2.  Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi
se nei limiti previsti dall'accordo di comparto  di  cui  all'art.  1
della   presente   legge.   Ad   essi  si  da'  esecuzione  ai  sensi
dell'articolo 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, mediante gli  atti
previsti dai singoli ordinamenti degli enti di cui all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986.