Art. 23. Livelli di contrattazione 1. Sono individuati i seguenti livelli di contrattazione decentrata: a) regionale, che riguarda la definizione dei piani dei corsi di qualificazione e aggiornamento del personale degli enti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986, il funzionamento dell'Osservatorio regionale del pubblico impiego e l'attivazione dei processi di mobilita' tra enti in ambito regionale nonche' le materie specificamente e tassativamente indicate nel presente accordo; b) territoriale, sub-regionale, che riguarda materie delegate dalla contrattazione decentrata a livello regionale di cui alla precedente lettera a)nonche' le altre materie specificamente e tassativamente indicate nel presente accordo; c) a livello di singoli enti; d) a livello di decentramento dell'ente, che riguarda le materie delegate dalla contrattazione decentrata a livello di singolo ente. 2. Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se nei limiti previsti dall'accordo di comparto di cui all'art. 1 della presente legge. Ad essi si da' esecuzione ai sensi dell'articolo 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, mediante gli atti previsti dai singoli ordinamenti degli enti di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986.