Art. 24.
                    Composizione delle delegazioni
 
   1. La delegazione trattante, a livello di contrattazione regionale
e sub-regionale, e' costituita dal Presidente della Regione, o da  un
suo delegato, e da una rappresentanza:
    dell'ANCI per i comuni e loro consorzi;
    dell'UPPI per le province e loro consorzi;
    dell'UNCEM per le comunita' montane;
    dell'UNIONCAMERE per le camere di commercio;
    dagli altri enti di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 68/1986 per quanto di rispettiva competenza;
    da   una  delegazione  composta  da  rappresentanti  di  ciascuna
Organizzazione sindacale  maggiormente  rappresentativa  nel  settore
interessato,   che   abbia  adottato  in  sede  nazionale  codici  di
autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero  e  dalle
confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.
   2.  A  livello di contrattazione decentrata per singolo ente, o di
un suo decentramento, la delegazione trattante e' costituita:
    da  una  rappresentanza  dei  titolari  degli uffici o servizi ai
quali l'accordo si riferisce;
    da  una  delegazione  composta  dai rappresentanti territoriali e
aziendali di ciascuna Organizzazione sindacale come sopra indicata.