Art. 24. Composizione delle delegazioni 1. La delegazione trattante, a livello di contrattazione regionale e sub-regionale, e' costituita dal Presidente della Regione, o da un suo delegato, e da una rappresentanza: dell'ANCI per i comuni e loro consorzi; dell'UPPI per le province e loro consorzi; dell'UNCEM per le comunita' montane; dell'UNIONCAMERE per le camere di commercio; dagli altri enti di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986 per quanto di rispettiva competenza; da una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna Organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel settore interessato, che abbia adottato in sede nazionale codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e dalle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. 2. A livello di contrattazione decentrata per singolo ente, o di un suo decentramento, la delegazione trattante e' costituita: da una rappresentanza dei titolari degli uffici o servizi ai quali l'accordo si riferisce; da una delegazione composta dai rappresentanti territoriali e aziendali di ciascuna Organizzazione sindacale come sopra indicata.