Art. 26. Procedure del raffreddamento dei conflitti 1. Nel caso di conflitti in sede locale derivanti da diverse interpretazioni del presente accordo, deve essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera raccomandata a.r. da una delle OO.SS. maggiormente rappresentative che abbiano adottato in sede nazionale un codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero. Detta richiesta comporta l'obbligo di convocare, ad iniziativa della parte che l'ha ricevuta, della parte richiedente per un confronto nei tre giorni successivi. 2. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sulle quali si basa e deve essere indirizzata, per conoscenza, alla delegazione di cui al successivo comma presso il dipartimento della funzione pubblica. 3. Trascorsi 15 giorni dall'insorgenza del conflitto, si puo' fare ricorso alla delegazione trattante il presente accordo di comparto, che, al fine di assicurare la corretta interpretazione della disciplina contrattuale, esprime tempestivamente il proprio parere. 4. La delegazione di cui al comma precedente deve riunirsi, altresi', su formale richiesta di una delle parti che la compongono. 5. L'apertura del conflitto non determina l'interruzione del procedimento amministrativo.