Art. 26.
              Procedure del raffreddamento dei conflitti
 
   1.  Nel  caso  di  conflitti  in  sede locale derivanti da diverse
interpretazioni del presente accordo, deve essere formulata richiesta
scritta  di  confronto  con  lettera  raccomandata  a.r. da una delle
OO.SS. maggiormente rappresentative  che  abbiano  adottato  in  sede
nazionale   un  codice  di  autoregolamentazione  dell'esercizio  del
diritto di sciopero. Detta richiesta comporta l'obbligo di convocare,
ad  iniziativa della parte che l'ha ricevuta, della parte richiedente
per un confronto nei tre giorni successivi.
   2.  La  richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e
degli  elementi  di  diritto  sulle  quali  si  basa  e  deve  essere
indirizzata,  per  conoscenza,  alla delegazione di cui al successivo
comma presso il dipartimento della funzione pubblica.
   3. Trascorsi 15 giorni dall'insorgenza del conflitto, si puo' fare
ricorso alla delegazione trattante il presente accordo  di  comparto,
che,   al  fine  di  assicurare  la  corretta  interpretazione  della
disciplina contrattuale, esprime tempestivamente il proprio parere.
   4.  La  delegazione  di  cui  al  comma  precedente deve riunirsi,
altresi', su formale richiesta di una delle parti che la  compongono.
   5.  L'apertura  del  conflitto  non  determina  l'interruzione del
procedimento amministrativo.