Art. 27. Informazione 1. L'informazione si attua in modo costante e tempestivo con le OO.SS. a livello confederale e di categoria, se essa riguarda le proposte relative agli obiettivi ed ai programmi di sviluppo, ai piani di intervento e di investimento, ai bilanci annuali o pluriennali. 2. Ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 13/86, nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali, salva la continuita' dell'azione amministrativa, al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e preventiva informazione alle OO.SS.sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, le innovazioni tecnologiche, la valutazione degli organici in relazione al funzionamento dei servizi. L'informazione concerne anche atti o provvedimenti relativi a materie non soggette a contrattazione dalla quale comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e l'organizzazione del lavoro. 3. L'informazione, a seconda dei diversi suoi oggetti, e' rivolta alle organizzazioni sindacali territoriali, con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi, e a quelle di categoria stipulanti gli accordi collettivi di cui alla legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93. Ulteriori modalita' attuative sono stabilite dagli accordi di comparto o decentrati. 4. Le OO.SS. di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 possono richiedere alla Regione che e' tenuta a comunicarli, i dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza - efficacia e ai fenomeni fisiologici di turn-over conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro. 5. Ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 13/86, in occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base di informatica, o di modifica dei sistemi preesistenti, le Organizzazioni Sindacali sono informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, si' da essere poste in condizione di valuta e con congruo anticipo quegli aspetti che possono determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli dell'ente, all'ambiente ed alla qualita' del lavoro, e di formulare osservazioni e proposte. 6. In armonia con quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 24 della legge n. 93/83, nei casi in cui il sistema installato consenta la possibile raccolta e l'utilizzo dei dati sulla quantita' e qualita' delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, l'amministrazione garantisce, sentite le Organizzazioni sindacali, un adeguato sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del lavoratore. 7. Al lavoratore viene comunque garantito il diritto di conoscere la qualita' e l'uso dei propri dati personali raccolti e, con l'assistenza delle Organizzazioni sindacali, il diritto di integrazione e rettifica. 8. Attraverso gli accordi decentrati previsti dal precedente articolo 23 vengono definite le modalita' e i tempi dell'informazione.