Art. 27.
                             Informazione
 
   1.  L'informazione  si  attua in modo costante e tempestivo con le
OO.SS. a livello confederale e di  categoria,  se  essa  riguarda  le
proposte  relative  agli  obiettivi  ed  ai programmi di sviluppo, ai
piani  di  intervento  e  di  investimento,  ai  bilanci  annuali   o
pluriennali.
   2.  Ai  sensi  dell'art.  18  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13/86, nel rispetto delle competenze proprie degli  organi
istituzionali,  salva  la  continuita' dell'azione amministrativa, al
fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al  miglioramento
ed  alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e
preventiva informazione alle OO.SS.sugli atti e sui provvedimenti che
riguardano  il personale, l'organizzazione del lavoro, le innovazioni
tecnologiche,  la  valutazione  degli  organici   in   relazione   al
funzionamento  dei  servizi.  L'informazione  concerne  anche  atti o
provvedimenti relativi a materie non soggette a contrattazione  dalla
quale  comunque  derivino  conseguenze  riguardanti  il  personale  e
l'organizzazione del lavoro.
   3.  L'informazione, a seconda dei diversi suoi oggetti, e' rivolta
alle   organizzazioni   sindacali   territoriali,   con   particolare
riferimento  all'organizzazione  dei servizi, e a quelle di categoria
stipulanti gli accordi  collettivi  di  cui  alla  legge  quadro  sul
pubblico  impiego 29 marzo 1983, n. 93. Ulteriori modalita' attuative
sono stabilite dagli accordi di comparto o decentrati.
   4.  Le  OO.SS. di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93
possono richiedere alla Regione che e' tenuta a comunicarli,  i  dati
riguardanti   la  situazione  del  personale  occupato  e  di  quello
occorrente in relazione ai programmi di efficienza - efficacia  e  ai
fenomeni  fisiologici  di  turn-over conseguente alla rilevazione dei
carichi di lavoro.
   5.  Ai  sensi  dell'art.  20  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13/86, in occasione  di  interventi  di  progettazione  di
nuovi  sistemi  informativi  a base di informatica, o di modifica dei
sistemi preesistenti,  le  Organizzazioni  Sindacali  sono  informate
sulle  caratteristiche  generali  dei  sistemi  stessi, si' da essere
poste in condizione di valuta e con congruo anticipo  quegli  aspetti
che  possono determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai
ruoli dell'ente, all'ambiente ed  alla  qualita'  del  lavoro,  e  di
formulare osservazioni e proposte.
   6.  In  armonia  con  quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 24
della legge n. 93/83, nei casi in cui il sistema installato  consenta
la  possibile  raccolta  e  l'utilizzo  dei  dati  sulla  quantita' e
qualita'  delle  prestazioni  lavorative   dei   singoli   operatori,
l'amministrazione garantisce, sentite le Organizzazioni sindacali, un
adeguato sistema di tutela e di  garanzia  della  riservatezza  della
sfera personale del lavoratore.
   7.  Al lavoratore viene comunque garantito il diritto di conoscere
la qualita' e  l'uso  dei  propri  dati  personali  raccolti  e,  con
l'assistenza   delle   Organizzazioni   sindacali,   il   diritto  di
integrazione e rettifica.
   8.  Attraverso  gli  accordi  decentrati  previsti  dal precedente
articolo   23   vengono   definite   le   modalita'   e    i    tempi
dell'informazione.