Art. 28.
               Attivita' sociali, culturali, ricreative
 
   1.  Le  attivita' culturali, ricreative ed assistenziali, promosse
negli  enti,  debbono  essere  gestite  da   organismi   formati   da
rappresentanti  dei  dipendenti,  in  conformita'  a  quanto previsto
dall'articolo 11 dello Statuto dei lavoratori.
   2.  Per  l'attuazione  delle  suddette  attivita', la Regione puo'
iscrivere nel proprio bilancio in apposito stanziamento.