Art. 28. Attivita' sociali, culturali, ricreative 1. Le attivita' culturali, ricreative ed assistenziali, promosse negli enti, debbono essere gestite da organismi formati da rappresentanti dei dipendenti, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 11 dello Statuto dei lavoratori. 2. Per l'attuazione delle suddette attivita', la Regione puo' iscrivere nel proprio bilancio in apposito stanziamento.