Art. 29.
                    Trattenute per scioperi brevi
 
   1.  Per  gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa
le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva
durata  dell'astensione dal lavoro e comunque in misura non inferiore
ad un'ora. In tal caso la trattenuta per ogni ora e' pari alla misura
oraria del lavoro straordinario, senza maggiorazioni, aumentata della
quota corrispondente agli emolumenti fissi e continuativi a qualsiasi
titolo  dovuti  e  non  valutati  per la determinazione della tariffa
predetta, con esclusione in ogni caso  della  quota  di  aggiunta  di
famiglia.