Art. 3. Progetti finalizzati 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, la Regione, per esigenze di carattere specifico finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi o al miglioramento di quelli esistenti, non fronteggiabili con il solo personale di ruolo, sentite le OO.SS. maggiormente rappresentative su base nazionale, puo' predisporre appositi progetti finalizzati di durata non superiore ad un anno, con la precisa indicazione del personale occorrente distinto per qualifica funzionale e profilo professionale e degli obiettivi da perseguire. 2. I settori di intervento sono individuati, a titolo di riferimento nelle attivita': contratti di formazione - lavoro, assistenza agli anziani e handicappati, difesa del litorale e sua utilizzazione sociale, tutela dell'ambiente, ecologia, difesa del suolo, del patrimonio boschivo e floro-faunistico, conservazione e realizzazione dei beni culturali e turistici, sistemi integrati di educazione nonche' ogni iniziativa di sostegno, promozione e sviluppo dell'attivita' produttiva e terziaria. 3. I progetti sono finanziati, nell'ambito delle risorse a tal fine assegnate dal bilancio dello Stato e di quelle integrative che la Regione indichera' nel proprio bilancio.