Art. 3.
                         Progetti finalizzati
 
   1.  In  attuazione  di quanto previsto dall'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, la Regione,  per
esigenze  di  carattere  specifico  finalizzate alla realizzazione di
nuovi  servizi  o  al  miglioramento   di   quelli   esistenti,   non
fronteggiabili  con  il  solo  personale  di ruolo, sentite le OO.SS.
maggiormente rappresentative  su  base  nazionale,  puo'  predisporre
appositi progetti finalizzati di durata non superiore ad un anno, con
la  precisa  indicazione  del  personale  occorrente   distinto   per
qualifica  funzionale  e  profilo  professionale e degli obiettivi da
perseguire.
   2.   I  settori  di  intervento  sono  individuati,  a  titolo  di
riferimento  nelle  attivita':  contratti  di  formazione  -  lavoro,
assistenza  agli  anziani  e  handicappati, difesa del litorale e sua
utilizzazione sociale, tutela  dell'ambiente,  ecologia,  difesa  del
suolo,  del  patrimonio  boschivo e floro-faunistico, conservazione e
realizzazione dei beni culturali e turistici,  sistemi  integrati  di
educazione nonche' ogni iniziativa di sostegno, promozione e sviluppo
dell'attivita' produttiva e terziaria.
   3.  I  progetti  sono  finanziati, nell'ambito delle risorse a tal
fine assegnate dal bilancio dello Stato e di quelle  integrative  che
la Regione indichera' nel proprio bilancio.