Art. 30. Igiene, sicurezza e salubrita' del lavoro 1. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle Unita' sanitarie locali, alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione viene portata a conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella parte in cui e' contenuta la sola prognosi. 2. Le Unita' sanitarie locali hanno competenza in materia di visite preventive e di controlli periodici connessi con attivita' esposte a rischio ed in particolare in presenza di rischi derivanti dall'uso continuo di video-terminali, come dispone la vigente normativa CEE. 3. Le Unita' sanitarie locali e gli altri organismi pubblici a cio' preposti dalle vigenti disposizioni hanno competenza in materia di collaudi e di verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture dell'amministrazione. 4. Le Unita' sanitarie locali hanno competenza nella promozione di misure idonee a tutelare la salute delle donne dipendenti, in relazione alle peculiarieta' psicofisiche ed alla prevedibilita' di rischi specifici con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva. 5. E' istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori che operano in ambienti insalubri, visite mediche periodiche a scopo preventivo, secondo le modalita' previste in materia per il personale dei vigili del fuoco dagli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210.