Art. 30.
              Igiene, sicurezza e salubrita' del lavoro
 
   1.  Le  visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per
malattia del personale sono espletate dalle Unita' sanitarie  locali,
alle  quali  spetta  la competenza esclusiva di tale accertamento. Al
fine di garantire la riservatezza della diagnosi,  la  certificazione
viene portata a conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella
parte in cui e' contenuta la sola prognosi.
   2.  Le  Unita'  sanitarie  locali  hanno  competenza in materia di
visite preventive e di controlli  periodici  connessi  con  attivita'
esposte  a  rischio ed in particolare in presenza di rischi derivanti
dall'uso  continuo  di  video-terminali,  come  dispone  la   vigente
normativa CEE.
   3.  Le  Unita'  sanitarie  locali e gli altri organismi pubblici a
cio' preposti dalle vigenti disposizioni hanno competenza in  materia
di  collaudi  e  di  verifiche  periodiche  di macchinari, impianti e
strutture dell'amministrazione.
   4. Le Unita' sanitarie locali hanno competenza nella promozione di
misure idonee  a  tutelare  la  salute  delle  donne  dipendenti,  in
relazione  alle  peculiarieta' psicofisiche ed alla prevedibilita' di
rischi specifici con particolare attenzione alle situazioni di lavoro
che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.
   5.  E'  istituito il libretto personale sanitario per garantire ai
lavoratori  che  operano  in  ambienti  insalubri,   visite   mediche
periodiche  a  scopo  preventivo,  secondo  le  modalita' previste in
materia per il personale dei  vigili  del  fuoco  dagli  allegati  al
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210.