Art. 31. S t i p e n d i 1. Gli aumenti annui lordi di stipendio derivanti dal presente accordo sono cosi' determinati: ---------------------------------------------------------------- dall'1-1-1987 dall'1-1-1988 Qualifica dall'1-1-1986 (compreso quello (compresi quelli ---------------------------------------------------------------- del 1986 1986 e 1987) 1 150.000 325.000 500.000 2 240.000 520.000 800.000 3 294.000 637.000 980.000 4 324.000 702.000 1.080.000 5 396.000 858.000 1.320.000 6 492.000 1.066.000 1.640.000 7 582.000 1.261.000 1.940.000 8 858.000 1.859.000 2.860.000 1. q. dir. 810.000 1.755.000 2.700.000 2. q. dir. 900.000 1.950.000 3.000.000 A decorrere dal 1 gennaio 1988 i valori stipendiali tabellari di cui all'articolo 31 della legge regionale 22 novembre 1984, n. 34 sono cosi' modificati: 1 qualifica 3.800.000 2 qualifica 4.460.000 3 qualifica 5.000.000 4 qualifica 5.650.000 5 qualifica 6.640.000 6 qualifica 7.500.000 7 qualifica 8.700.000 8 qualifica 12.000.000 1 qualifica dirigenziale 13.900.000 2 qualifica dirigenziale 17.000.000 Il trattamento tabellare del personale della prima e seconda qualifica dirigenziale e' integrato a tutti gli effetti di un importo annuo pari rispettivamente a L. 2.100.000 ed a L. 4.000.000. Al personale della prima qualifica dirigenziale l'importo di L. 2.100.000 compete dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica. Le indennita' di cui all'art. 32 della legge regionale n. 34 del 22 novembre 1984 nelle misure di seguito riportate: 2 qualifica 60.000 3 qualifica 120.000 4 qualifica 120.000 5 qualifica 120.000 6 qualifica 360.000 7 qualifica 360.000 8 qualifica 500.000 vengono soppresse concorrendo dal 1 gennaio 1988 alla formazione dei nuovi livelli tabellari.