Art. 31.
                           S t i p e n d i
 
   1.  Gli  aumenti  annui  lordi di stipendio derivanti dal presente
accordo sono cosi' determinati:
 
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                               dall'1-1-1987     dall'1-1-1988
 Qualifica    dall'1-1-1986    (compreso quello  (compresi quelli
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                                 del 1986        1986 e 1987)
     1          150.000           325.000            500.000
     2          240.000           520.000            800.000
     3          294.000           637.000            980.000
     4          324.000           702.000          1.080.000
     5          396.000           858.000          1.320.000
     6          492.000         1.066.000          1.640.000
     7          582.000         1.261.000          1.940.000
     8          858.000         1.859.000          2.860.000
1. q. dir.      810.000         1.755.000          2.700.000
2. q. dir.      900.000         1.950.000          3.000.000
 
   A  decorrere dal 1 gennaio 1988 i valori stipendiali tabellari di
cui all'articolo 31 della legge regionale 22  novembre  1984,  n.  34
sono cosi' modificati:
 
    1 qualifica                         3.800.000
    2 qualifica                         4.460.000
    3 qualifica                         5.000.000
    4 qualifica                         5.650.000
    5 qualifica                         6.640.000
    6 qualifica                         7.500.000
    7 qualifica                         8.700.000
    8 qualifica                        12.000.000
    1 qualifica dirigenziale           13.900.000
    2 qualifica dirigenziale           17.000.000
 
   Il  trattamento  tabellare  del  personale  della  prima e seconda
qualifica dirigenziale e' integrato a tutti gli effetti di un importo
annuo pari rispettivamente a L. 2.100.000 ed a L. 4.000.000.
 
   Al  personale  della  prima qualifica dirigenziale l'importo di L.
2.100.000  compete  dopo  due  anni  di  effettivo   servizio   nella
qualifica.
   Le  indennita'  di cui all'art. 32 della legge regionale n. 34 del
22 novembre 1984 nelle misure di seguito riportate:
 
    2 qualifica                          60.000
    3 qualifica                         120.000
    4 qualifica                         120.000
    5 qualifica                         120.000
    6 qualifica                         360.000
    7 qualifica                         360.000
    8 qualifica                         500.000
 
vengono soppresse concorrendo dal 1 gennaio 1988 alla formazione dei
nuovi livelli tabellari.