Art. 32.
                          I n d e n n i t a'
 
   1.   A  decorrere  dal  1  gennaio  1988  competono  le  seguenti
indennita':
     a)  al  personale di vigilanza inquadrato nella quinta qualifica
funzionale compete un'indennita' annua lorda per dodici  mesi  di  L.
480.000;
     b)  al  personale dell'ottava qualifica funzionale con direzione
di unita' operativa organica complessa, nonche' al personale laureato
della  stessa  qualifica  munito  della  prescritta  abilitazione per
l'esercizio della professione e per l'iscrizione all'albo  che  operi
in  posizione  di  staff,  compete  un'indennita'  annua  fissa di L.
1.000.000 per dodici mensilita';
     c) al personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale e'
attribuita una indennita' per direzione di struttura di L.  3.000.000
per dodici mesi;
     d)  al personale inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale
e' attribuita una indennita' annua fissa di funzione di L.  4.600.000
per  dodici  mensilita',  per  l'affidamento delle responsabilita' di
strutture organizzative di cui alla legge  regionale  n.  11  del  21
aprile 1987;
     e) per il personale della prima e seconda qualifica dirigenziale
e' istituita, altresi', una indennita' annua lorda  non  pensionabile
di   L.   2.000.000   vincolata   alla   presenza   in  servizio.  Il
corrispondente importo mensile e' ridotto di 1/26 per  ogni  giornata
di  assenza  dal  servizio.  La  predetta indennita' e' fissata in L.
1.000.000 dal 1 luglio 1987 ed in L. 2.000.000 dal 1 gennaio 1988;
     f)  l'indennita'  di coordinamento rimane fissata nell'importo e
nei  criteri  di  attribuzione  previsti  dalla  legge  regionale  22
novembre 1984, n. 34, articolo 42;
     g)  l'indennita'  di rischio di cui alla lettera i) dell'art. 32
della legge regionale n. 34/84, e' elevata da L. 120.000 a L. 240.000
annue per dodici mensilita';
     h)  l'indennita' di reperibilita' di cui all'art. 35 della legge
regionale n. 34/84 e' fissata in L. 18.000 per 24 ore giornaliere.