Art. 32. I n d e n n i t a' 1. A decorrere dal 1 gennaio 1988 competono le seguenti indennita': a) al personale di vigilanza inquadrato nella quinta qualifica funzionale compete un'indennita' annua lorda per dodici mesi di L. 480.000; b) al personale dell'ottava qualifica funzionale con direzione di unita' operativa organica complessa, nonche' al personale laureato della stessa qualifica munito della prescritta abilitazione per l'esercizio della professione e per l'iscrizione all'albo che operi in posizione di staff, compete un'indennita' annua fissa di L. 1.000.000 per dodici mensilita'; c) al personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale e' attribuita una indennita' per direzione di struttura di L. 3.000.000 per dodici mesi; d) al personale inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale e' attribuita una indennita' annua fissa di funzione di L. 4.600.000 per dodici mensilita', per l'affidamento delle responsabilita' di strutture organizzative di cui alla legge regionale n. 11 del 21 aprile 1987; e) per il personale della prima e seconda qualifica dirigenziale e' istituita, altresi', una indennita' annua lorda non pensionabile di L. 2.000.000 vincolata alla presenza in servizio. Il corrispondente importo mensile e' ridotto di 1/26 per ogni giornata di assenza dal servizio. La predetta indennita' e' fissata in L. 1.000.000 dal 1 luglio 1987 ed in L. 2.000.000 dal 1 gennaio 1988; f) l'indennita' di coordinamento rimane fissata nell'importo e nei criteri di attribuzione previsti dalla legge regionale 22 novembre 1984, n. 34, articolo 42; g) l'indennita' di rischio di cui alla lettera i) dell'art. 32 della legge regionale n. 34/84, e' elevata da L. 120.000 a L. 240.000 annue per dodici mensilita'; h) l'indennita' di reperibilita' di cui all'art. 35 della legge regionale n. 34/84 e' fissata in L. 18.000 per 24 ore giornaliere.