Art. 33. Scaglionamento degli aumenti delle indennita' 1. L'aumento delle indennita' di rischio e di reperibilita' di cui alle lettere g) ed h) del precedente articolo, e' corrisposto in ragione del 65 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; il restante 35 per cento dal 1 gennaio 1988. 2. L'integrazione tabellare alla prima e seconda qualifica dirigenziale, rispettivamente di L. 2.100.000 e L. 4.000.000 e' corrisposta in ragione del 30 per cento dal 1 gennaio 1986, e del 35 per cento dal 1 gennaio 1987 e dal 1 gennaio 1988. 3. Le altre indennita' di cui all'art. 32 della legge regionale n. 34/84, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1987.