Art. 33.
            Scaglionamento degli aumenti delle indennita'
 
  1.  L'aumento delle indennita' di rischio e di reperibilita' di cui
alle lettere g) ed h) del  precedente  articolo,  e'  corrisposto  in
ragione  del 65 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge; il restante 35 per cento dal 1 gennaio 1988.
   2.   L'integrazione  tabellare  alla  prima  e  seconda  qualifica
dirigenziale, rispettivamente di  L.  2.100.000  e  L.  4.000.000  e'
corrisposta in ragione del 30 per cento dal 1 gennaio 1986, e del 35
per cento dal 1 gennaio 1987 e dal 1 gennaio 1988.
   3. Le altre indennita' di cui all'art. 32 della legge regionale n.
34/84, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1987.