Art. 34. Destinazione acconto articolo 37 legge regionale n. 34/84 1. L'acconto di cui al quarto comma dell'art. 37 della legge regionale n. 34 del 22 novembre 1984, costituisce incremento della retribuzione individuale di anzianita' ed e' aggiuntivo al beneficio economico complessivo risultante dalla presente legge.