Art. 34.
      Destinazione acconto articolo 37 legge regionale n. 34/84
 
   1.  L'acconto  di  cui  al  quarto  comma dell'art. 37 della legge
regionale n. 34 del 22 novembre 1984,  costituisce  incremento  della
retribuzione  individuale di anzianita' ed e' aggiuntivo al beneficio
economico complessivo risultante dalla presente legge.