Art. 35.
                         Clausola di garanzia
 
   1. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, la
retribuzione individuale di anzianita' relativa  al  personale  della
presente legge, verra' incrementata, con decorrenza dal primo gennaio
1989, degli importi di cui all'art. 41,  punto  B,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.
   2.  Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i
predetti importi competono in ragione del numero  di  mesi  trascorsi
dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.
   3.  Nel  caso  di transito di una qualifica funzionale inferiore a
quella superiore, l'importo predetto  compete  in  ragione  dei  mesi
trascorsi  nella  qualifica  di  provenienza  e  in  quella  di nuovo
inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.